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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41678/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli con due motivi principali. Primo motivo: censura dell'ammissione della costituzione di parte civile dell'Educandato Statale di Napoli per difetto di interesse e di legittimazione (l'ente avrebbe avuto domande di rivendicazione del fondo rigettate in precedenti giudizi e non avrebbe titolo sul bene) e per difetto di rappresentanza del presidente del consiglio d'amministrazione, che non avrebbe i necessari poteri secondo il d.lgs. n. 297/1994. Secondo motivo: argomentazione sull'inapplicabilità retroattiva della pronuncia della Corte costituzionale n. 173/2022 (che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 538 c.p.p.) richiamando l'art. 25, comma 2, Cost., e censura della mancata prova di danni risarcibili, dato che gli accertamenti avrebbero rilevato solo cumuli di terriccio rimossi senza alterazione permanente dello stato dei luoghi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non aveva impugnato in primo grado, con la sentenza di primo grado, l'ordinanza che aveva ammesso la costituzione della parte civile: l'ordinanza ammissiva non è impugnabile autonomamente e poteva essere contestata solo con l'impugnazione congiunta della sentenza di primo grado, pena decadenza. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2022, avendo natura invalidativa e non abrogativa, si applica ex tunc ai rapporti processuali non ancora definiti e quindi permette al giudice di decidere sulle domande di restituzione e risarcimento anche quando vi sia un proscioglimento per particolare tenuità del fatto; inoltre per la condanna generica al risarcimento non è richiesta la prova della concreta esistenza del danno, essendo sufficiente l'accertamento di una condotta astrattamente idonea a cagionare un danno e di un probabile nesso causale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile come liquidato.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.p.

    Regola l'azione civile nel processo penale (domande di restituzione e risarcimento). La Corte ha ritenuto che, alla luce della sentenza costituzionale n. 173/2022, il giudice può decidere sulle domande civili anche quando pronuncia proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

  • art. 538 c.p.p.

    Parte della disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte cost. n. 173/2022 nella parte in cui non prevedeva che il giudice decidesse sulle domande civili in caso di proscioglimento per particolare tenuità; la Corte di cassazione ha applicato l'effetto invalidativo della sentenza costituzionale.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. La sua applicazione non impedisce la decisione sulle richieste risarcitorie della parte civile, secondo l'interpretazione resa in combinato con la pronuncia costituzionale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di procedura). La Corte ha valutato l'ammissibilità dei motivi ex art. 606 rispetto alla tempestività e alla possibilità di impugnazione dell'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile.

  • art. 25, comma 2, Cost.

    Principio di legalità e non retroattività della legge penale più grave. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura fondata su tale norma fosse impropria perché la declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda normativa processuale e produce effetto invalidativo ex tunc sui rapporti non definiti, non una modifica sostanziale penalmente peggiorativa.

  • sentenza Corte costituzionale n. 173 del 2022

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. nella parte che non consente al giudice di decidere sulle domande civili quando pronuncia proscioglimento per particolare tenuità. La Cassazione ha ritenuto applicabile ex tunc tale decisione ai rapporti processuali non definiti.

  • art. 30, legge 11 marzo 1953, n. 87

    Prevede l'effetto delle sentenze di illegittimità costituzionale sulle norme non più applicabili: la Corte ha richiamato questo principio per sostenere l'inapplicabilità della norma invalidata ai rapporti non definiti.

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso (spese e sanzioni). La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende ai sensi di questa norma.

  • d.lgs. n. 297/1994

    Normativa citata in relazione ai poteri rappresentativi degli organi degli istituti scolastici; la questione sul difetto di rappresentanza è stata ritenuta rilevante ma non utile al ricorrente perché doveva essere sollevata nei termini processuali adeguati.

Massime di principio

  • La ammissione della costituzione di parte civile in processo penale va impugnata tempestivamente: l'ordinanza ammissiva non è autonomamente impugnabile e deve essere contestata con l'impugnazione congiunta della sentenza di primo grado, altrimenti la censura è inammissibile in cassazione.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme processuali produce effetto invalidativo ex tunc sui rapporti processuali non definiti: i giudici del merito possono applicare la disciplina risultante dalla pronuncia costituzionale anche se i fatti sono anteriori.
  • Il proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non preclude automaticamente la decisione sulle domande civili di restituzione e risarcimento: tali domande possono essere decise alla luce dell'orientamento costituzionale e di interpretazione della norma processuale.
  • Per una condanna generica al risarcimento non è necessaria la prova piena del danno concreto: è sufficiente l'accertamento di una condotta astrattamente idonea a cagionare danno e di un probabile nesso causale, mentre la quantificazione e l'accertamento concreto del danno restano demandati al giudice della liquidazione.
  • Questioni relative alla rappresentanza e alla legittimazione delle persone giuridiche vanno tempestivamente dedotte e impugnate nei termini processuali: eccezioni di difetto di rappresentanza sollevate tardivamente possono risultare inefficaci.
  • In presenza di opere di modificazione dello stato dei luoghi (anche se temporanee), la parte civile può ottenere una declaratoria di responsabilità e poi procedere alla liquidazione del danno; spetterà al giudice della liquidazione verificare l'esistenza e l'entità del pregiudizio effettivo.

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