Cassazione Civile, Sentenza n. 11279/2020 del 12/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
I congiunti di una persona deceduta in un incidente stradale convennero la conducente e proprietaria dell’auto e la relativa assicurazione, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Torino, dato atto del pagamento di euro 335.000 da parte dell’assicurazione, condannò le convenute al pagamento di ulteriori euro 80.225,16 alla madre e di euro 9.342,48 alla sorella, oltre interessi, e respinse le domande degli altri familiari. La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 12 agosto 2014, rigettò il gravame. I ricorrenti proposero tre motivi: (1) madre e sorella contestarono il rigetto della domanda iure hereditatis per il danno non patrimoniale da perdita della vita, sostenendo che la domanda era stata proposta in primo grado e che il giudice d’appello aveva confuso il pregiudizio fatto valere con le diverse qualificazioni teoriche del danno; (2) la madre contestò il rigetto del danno patrimoniale per la perdita del contributo economico del figlio alle spese familiari, deducendo che la rendita INAIL spettante ai superstiti non avrebbe dovuto essere detratta, perché fondata su titolo diverso dal risarcimento; (3) zii e cugini contestarono il rigetto della domanda di danno non patrimoniale iure proprio per la morte del congiunto. Il decesso era avvenuto circa venticinque minuti dopo l’incidente; la rendita INAIL era stata costituita a favore del coniuge superstite del lavoratore, deceduto in un infortunio in itinere.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: poiché la vittima morì circa venticinque minuti dopo l’incidente, il pregiudizio consistente nella perdita della vita non è risarcibile iure hereditatis; la conclusione vale a prescindere dalla questione se la domanda fosse nuova in appello. Il secondo motivo è infondato: la rendita INAIL destinata a compensare la perdita degli apporti economici del lavoratore deceduto va detratta dal risarcimento dovuto dal terzo responsabile per il medesimo pregiudizio; i superstiti possono ottenere soltanto l’eventuale differenza tra danno e prestazione assicurativa, non somme ulteriori. Il terzo motivo è inammissibile, perché, pur formulato come violazione di legge, censurava la valutazione di merito sull’assenza di condizioni concrete di convivenza, affetto e assistenza tra la vittima e zii e cugini. La Corte ha precisato che il danno da perdita del rapporto parentale può essere provato anche per presunzioni, considerando anche la prossimità formale del legame, ma la verifica concreta spetta al giudice di merito. Spese del giudizio di legittimità compensate; dichiarati sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c.
In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicchè, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.
Il danno da perdita della vita non è trasmissibile agli eredi quando il decesso sia immediato o avvenga dopo un brevissimo intervallo dalle lesioni; nel caso concreto, circa venticinque minuti non consentivano di riconoscere un credito risarcitorio iure hereditatis.
art. 2 CEDU
In materia è stato anche precisato che il danno non patrimoniale da perdita della vita non è indennizzabile “ex se”, e che non può essere invocato il “diritto alla vita” di cui all’art. 2 CEDU, norma che, pur di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene vita, non detta specifiche prescrizioni sull’ambito ed i modi in cui tale tutela debba esplicarsi; nè, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l’attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha comunque carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull’evento lesivo in sè considerato.
L’art. 2 CEDU tutela il diritto alla vita, ma non impone di per sé il riconoscimento di un risarcimento trasmissibile agli eredi per la perdita della vita; la responsabilità civile resta fondata sulla perdita-conseguenza e non sul solo evento lesivo.
artt. 1223, 1226 e 2056 c.c.
La rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio “in itinere”… assolve ad una funzione di “anticipo” del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal familiare deceduto, e va quindi detratta dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito ai congiunti, i quali, di conseguenza, hanno diritto ad ottenere l’importo residuo, nel caso in cui il danno liquidato sia stato soltanto in parte coperto dalla predetta prestazione assicurativa, e non somme ulteriori.
La rendita INAIL ai superstiti va detratta dal risarcimento dovuto dal terzo quando indennizza il medesimo pregiudizio economico; ai congiunti spetta soltanto l’eventuale residuo non coperto dalla prestazione.
artt. 2043, 2056 e 2059 c.c.
La parte interessata potrà fornire la prova di tale danno anche con ricorso a meccanismi presuntivi, con riferimento a quanto ragionevolmente riferibili alla realtà dei rapporti di convivenza e dalla gravità delle ricadute della condotta, e spetterà al giudice del merito il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, l’eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale sopra descritti.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale può essere dimostrato anche mediante presunzioni, valorizzando la relazione concreta e le ricadute sulla vita del superstite; l’accertamento dell’esistenza e delle componenti del danno compete al giudice di merito.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto di un ricorso presentato dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La perdita della vita, quale bene fruibile soltanto in natura, non dà luogo a un credito risarcitorio trasmissibile agli eredi se la morte è immediata o segue alle lesioni dopo un brevissimo intervallo, perché manca un apprezzabile spazio di vita nel quale il pregiudizio possa tradursi in una perdita risarcibile.
- Il diritto alla vita tutelato dall’art. 2 CEDU non comporta, da solo, un obbligo di riconoscere ai successori il risarcimento del danno per la perdita della vita: il sistema della responsabilità civile richiede una perdita-conseguenza e non risarcisce il solo evento lesivo in sé.
- La rendita INAIL riconosciuta ai superstiti per la perdita degli apporti economici del lavoratore deceduto va detratta dal risarcimento dovuto dal terzo responsabile per il medesimo pregiudizio. I superstiti possono chiedere soltanto l’eventuale differenza tra il danno e quanto indennizzato.
- Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale può essere provato anche per presunzioni. La prossimità formale del legame familiare è un elemento valutabile, ma non esclude la rilevanza di rapporti più lontani o privi di formale configurazione, purché sia rigorosamente dimostrata una consistente e apprezzabile dimensione affettiva.
- La prova del danno da perdita del rapporto parentale può riguardare la sofferenza interiore e le ricadute dinamico-relazionali, da liquidare unitariamente; spetta al giudice di merito verificare, sulla base dell’intero quadro probatorio, se sussista uno o entrambi i profili.
- È inammissibile in Cassazione la censura formalmente prospettata come violazione di legge che, nella sostanza, solleciti una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
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