Sentenza del 26/02/2019 n. 487 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Avviso di trattazione - Difetto di notifica - Malfunzionamento del SIGIT - Nullità della sentenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, perché non le era stato notificato l'avviso della data di udienza di trattazione. L'omessa comunicazione, dovuta a problemi tecnici connessi all'adozione del sistema SIGIT, aveva impedito al difensore di partecipare all'udienza. La contribuente ha inoltre contestato, nel merito, la cartella di pagamento relativa all'IVA, ma l'appello esaminato è stato accolto sulla questione preliminare del difetto di notifica dell'avviso di udienza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha ritenuto provato il mancato perfezionamento della notifica dell'avviso di udienza e l'assenza del difensore della contribuente all'udienza di primo grado. Ha quindi dichiarato nullo il procedimento e la sentenza di primo grado per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, richiamando l'art. 31 e l'art. 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 546/1992. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992
La comunicazione della data di udienza
La comunicazione dell'avviso di trattazione svolge una funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e consente alle parti di partecipare effettivamente al giudizio.
Art. 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 546/1992
rinvio al giudice di primo grado
Quando il giudizio di primo grado è affetto da una nullità che ha impedito il regolare contraddittorio o la partecipazione della parte, il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice, in diversa composizione.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
È indicato come fondamento del controllo automatizzato della dichiarazione fiscale dal quale è derivata l'iscrizione a ruolo, ma non è stato oggetto di esame nel merito a causa della rimessione della causa al primo giudice.
Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
È richiamato quale possibile base normativa della liquidazione automatizzata dell'IVA, senza che la sentenza d'appello abbia definito la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
Massime di principio
- La mancata o invalida notifica dell'avviso di udienza, quando impedisce alla parte di partecipare alla trattazione, viola il diritto di difesa e il principio del contraddittorio e determina la nullità della sentenza.
- Un malfunzionamento del sistema telematico della giustizia tributaria non esonera l'ufficio giudiziario dall'obbligo di assicurare la conoscenza effettiva dell'udienza; se la comunicazione telematica fallisce, devono essere adottate modalità alternative nei termini previsti.
- La nullità per omesso avviso di udienza può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado, senza che il giudice d'appello debba esaminare preventivamente il merito della controversia.
- La presenza o l'assenza della parte deve essere verificata principalmente dal verbale d'udienza; indicazioni generiche contenute nella sentenza non possono superare quanto risulta formalmente dal verbale.
- In casi analoghi è opportuno documentare il mancato recapito dell'avviso, l'eventuale esito negativo della comunicazione telematica e l'assenza dal verbale, chiedendo espressamente la dichiarazione di nullità e il rinvio al primo giudice.
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