Cassazione Penale, Ordinanza n. 24217/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La precedente condanna per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna di primo grado per un reato contro la fede pubblica. I motivi di ricorso erano quattro: il primo denunciava vizio di motivazione e violazione di legge sulla penale responsabilità; il secondo censurava la mancata riqualificazione del fatto nell'art. 457 c.p. e la conseguente riduzione della pena; il terzo contestava il riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato; il quarto lamentava vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto i primi e il terzo motivo inammissibili perché si limitavano a riproporre argomentazioni già dedotte in appello e già disattese, senza una critica specifica alla sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile in cassazione perché non era stato oggetto di specifico motivo di appello; la Corte ha inoltre richiamato il limite al sindacato officioso sulla qualificazione giuridica quando essa richieda una diversa ricostruzione in fatto non emergente dalle sentenze di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto generico per indeterminatezza, perché non indicava gli elementi concreti posti a base della censura contro una motivazione ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 455 c.p.
Norma incriminatrice per il reato per cui è stata confermata la condanna in appello; il testo non specifica oltre la fattispecie applicata.
art. 457 c.p.
Richiamato dal ricorrente quale diversa qualificazione giuridica del fatto storico, ritenuta non deducibile in sede di legittimità per mancata deduzione specifica in appello.
art. 609 c.p.p.
La Corte richiama il proprio potere di sindacare d'ufficio la qualificazione giuridica del fatto, ma precisa che tale potere incontra un limite quando la diversa qualificazione richiede una ricostruzione fattuale diversa non emergente dalle sentenze di merito.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato dichiarato generico per indeterminatezza, perché non indicava gli elementi posti a base della censura e non consentiva al giudice di individuare i rilievi mossi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo pedissequo le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- Un motivo di ricorso che non sviluppa una critica argomentata alla sentenza impugnata è soltanto apparente e non soddisfa il requisito di specificità.
- La questione della diversa qualificazione giuridica del fatto può essere scrutinata in cassazione, ma non quando la nuova qualificazione presupponga una diversa ricostruzione del fatto non risultante dalle sentenze di merito.
- Una censura sul trattamento sanzionatorio deve indicare in modo puntuale gli elementi di fatto o di diritto che renderebbero erronea la motivazione del giudice di merito; in mancanza, il motivo è generico e quindi inammissibile.
- La deducibilità in cassazione di una questione non proposta in appello incontra limiti quando il tema richiede accertamenti fattuali ulteriori o differenti rispetto a quelli già cristallizzati nel giudizio di merito.
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