Sentenza n. 775/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento in parte qua e nei limiti dell'interesse del ricorrente, del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, datato 25 maggio 2025, pubblicato nel supplemento straordinario del personale del Bollettino ufficiale del Personale n. 1/28 del 13.06.2025, nella parte in cui dispone l'inquadramento, con qualifica di Commissario capo del ricorrente, a far data dal 04.04.2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Capo della Polizia del 25 maggio 2025, nella parte relativa all'inquadramento del ricorrente nella qualifica di Commissario capo con decorrenza dal 4 aprile 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente, già escluso dal concorso e successivamente reintegrato in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4246/2023, ha impugnato l'inquadramento disposto con decorrenza dal 4 aprile 2025. Ha sostenuto che gli effetti giuridici della nomina dovessero essere retrodatati, parificandoli a quelli degli altri vincitori del concorso per il 109° corso di formazione: dal 2019 per la qualifica di Commissario e dal 2021 per quella di Commissario capo. Il ricorso è stato proposto in via prudenziale, mentre era già in corso il procedimento amministrativo di ricostruzione della carriera.
La decisione
Nel corso del giudizio, con decreto del Capo della Polizia del 12 settembre 2025, pubblicato il 16 ottobre 2025, l'Amministrazione ha accolto la richiesta di retrodatazione giuridica e ha allineato gli effetti della carriera del ricorrente a quelli dei partecipanti al 109° corso di formazione. Poiché tale provvedimento ha integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito con il ricorso, il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese, ritenendo il ricorso di natura meramente tuzioristica.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dall'amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito con il ricorso, rendendo inutile la decisione sull'atto originariamente impugnato.
- La proposizione prudenziale del ricorso, finalizzata a evitare la decadenza mentre è in corso un procedimento amministrativo potenzialmente satisfattivo, non impedisce la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando la pretesa venga successivamente accolta dall'amministrazione.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'adozione di un provvedimento amministrativo satisfattivo, le spese possono essere compensate quando il ricorso abbia natura meramente tuzioristica.
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