Ordinanza n. 314/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico per l’ampliamento dell’area pertinenziale di un chiosco
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento del Responsabile del IV Settore del Comune di Galatone che ha rigettato l’istanza del 27 aprile 2026, diretta a ottenere l’occupazione temporanea di un’area pertinenziale al chiosco, in sostanziale ampliamento della preesistente autorizzazione/concessione relativa a 25 mq e della durata di 12 anni. Sono stati impugnati, ove occorra, anche gli eventuali contenuti ostativi del documento strategico comunale approvato con deliberazione consiliare del 19 dicembre 2019, n. 65, nonché gli atti presupposti, connessi o consequenziali. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e la declaratoria del diritto a ottenere la concessione di suolo pubblico, oltre alla sospensione cautelare degli effetti del diniego. Dal testo non risultano specificate le singole censure di legittimità, che il Collegio ha ritenuto comunque meritevoli di approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che la controversia riguarda interessi pretensivi e che il diniego concerne esclusivamente la richiesta di ampliamento dell’area, senza incidere sulla precedente autorizzazione/concessione. Pertanto, il provvedimento non impedisce alla società di proseguire l’attività imprenditoriale nell’area secondo le modalità già assentite. È stato quindi ritenuto insussistente il periculum in mora, non emergendo concrete ragioni di pregiudizio irreparabile derivanti dalla mancata concessione dell’ampliamento. Il Collegio ha inoltre osservato che le censure richiedono un approfondimento nella sede di merito, senza formulare una valutazione definitiva sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il Collegio ha escluso la sussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- Quando il provvedimento amministrativo nega esclusivamente l’ampliamento di un’attività già autorizzata, lasciando integri il titolo preesistente e lo svolgimento dell’attività secondo le modalità originariamente assentite, la sospensione cautelare non può essere concessa in assenza di concrete ragioni di pregiudizio irreparabile.
- La mera mancata concessione di un’utilità ulteriore richiesta dal privato non integra, di per sé, il periculum in mora, se l’attività economica già autorizzata può proseguire senza modifiche.
- La necessità di approfondire le censure nella fase di merito non sostituisce la verifica del periculum in mora: anche in presenza di questioni di legittimità non manifestamente infondate, la tutela cautelare deve essere respinta se manca il rischio di un danno irreparabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 1273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 235/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 237/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 238/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →