Sentenza n. 505/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento 1) del prospetto pubblicato sul sito dell'IIS “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, area riservata” denominato “Scrutinio Finale 2° pentamestre a.s. 22/23” della classe -OMISSIS- nella parte in cui -OMISSIS- riporta il voto di 4 in matematica ed esito “non ammesso alla classe successiva”; 2) della “pagella scolastica” pubblicata sul sito dell'IIS “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, intestata a -OMISSIS- della classe -OMISSIS- nella parte in cui riporta il voto di 4 in matematica ed esito di “non ammesso alla classe successiva”; 3) del verbale n. -OMISSIS- del 12.6.2023 del Consiglio della classe -OMISSIS- relativo allo scrutinio finale dell'anno scolastico 2022/2023, conosciuto in data successiva al 13.10.2023 nell'ambito della procedura di accesso agli atti ex l. 241/90; 4) del “tabellone scrutinio della classe -OMISSIS- Scrutinio Finale dell''anno scolastico 2022/2023”; 5) del verbale n. -OMISSIS- del 6.9.2023 del Consiglio della classe -OMISSIS-relativo allo scrutinio differito dell''anno scolastico 2022/2023, conosciuto in data successiva al 13.10.2023 nell'ambito della procedura di accesso agli atti ex l. 241/90 di non ammissione alla classe successiva; 6) della “VERIFICA DI RECUPERO MATEMATICA Settembre 2023”, dell'allegata scheda denominata “DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA” e dell'allegata valutazione apposta sul compito svolto dall'alunno -OMISSIS-, conosciuti in quanto consegnati a mano dalla segreteria scolastica in data successiva al 13.10.2023 nell''ambito della procedura di accesso agli atti ex l. 241/90; 7) dell'elenco degli ammessi alla classe terza, nella parte in cui non compare il nome di -OMISSIS-, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto e comunque lesivo della posizione della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di scrutinio e provvedimenti scolastici di non ammissione dello studente alla classe successiva, inclusi la valutazione in matematica e l'esito dello scrutinio differito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, hanno impugnato gli atti relativi alla non ammissione alla classe successiva presso un istituto tecnico industriale, contestando il voto pari a 4 in matematica, l'esito di non ammissione, i verbali dello scrutinio finale e dello scrutinio differito, la prova di recupero di matematica e i relativi criteri e valutazioni, nonché l'elenco degli ammessi. Il testo riferisce la deduzione di plurimi profili di illegittimità, senza però specificarne il contenuto. È stata inoltre proposta istanza cautelare, respinta con ordinanza adottata il 6 dicembre 2023.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è stata depositata dai ricorrenti il 9 gennaio 2026, i quali hanno rappresentato la proficua frequenza del figlio, come ripetente, prima della classe seconda e successivamente della classe terza. Tale circostanza ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sugli atti di non ammissione impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ricorrendone i presupposti, impone l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa, unitamente alla disciplina nazionale, per l'oscuramento dei dati personali identificativi degli interessati.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve sussistere fino alla decisione; se, nel corso del giudizio, sopravviene una circostanza che elimina l'utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La proficua prosecuzione del percorso scolastico successivo, anche mediante la frequenza come ripetente delle classi interessate, può determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale all'annullamento degli atti di non ammissione precedentemente impugnati.
- Quando il ricorrente dichiara in giudizio la sopravvenuta carenza di interesse e tale dichiarazione è coerente con le circostanze dedotte, il giudice definisce il giudizio senza esaminare nel merito i vizi di legittimità prospettati.
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