Cassazione Penale, Sentenza n. 27379/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto dal difensore di Vitiello con tre censure principali: 1) violazione dell'art. 648 c.p., artt. 526 e 530 c.p.p. e travisamento della prova: si contestava la valutazione delle intercettazioni e si sosteneva l'esistenza di elementi che dimostrerebbero la buona fede dell'imputato; 2) violazione di legge e omessa motivazione in relazione all'esclusione dell'aggravante della transnazionalità (art. 4 L. n. 146/2006): si sosteneva che l'assoluzione per il reato associativo escluderebbe la possibilità di riconoscere la transnazionalità come aggravante perché mancherebbe il contributo volontario a un gruppo criminale organizzato; 3) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché consiste in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e non deduce un vizio di motivazione specifico. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte ha confermato che l'aggravante della transnazionalità può sussistere anche se il singolo imputato è stato assolto dal reato associativo, essendo tale aggravante di natura oggettiva ed estensibile ai concorrenti secondo i criteri dell'art. 59 c.p.; la motivazione fornita dalla Corte di merito è stata ritenuta adeguata. Il terzo motivo è stato altresì ritenuto manifestamente infondato in quanto il giudizio di prevalenza tra attenuanti e aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è stato ritenuto manifestamente illogico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; non sono state liquidate spese alla parte civile perché non ha fornito contributo utile alla decisione. In precedenza la Corte di appello di Bari aveva confermato la responsabilità dell'imputato per i reati di ricettazione (con alcune condanne per reati di detenzione per la vendita dichiarate estinte per prescrizione) e aveva rideterminato la pena.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di ricettazione: la Corte ha confermato la condanna per ricettazione ritenendo che le intercettazioni e gli elementi processuali dimostrassero la consapevolezza della provenienza illecita della merce.
art. 4, legge 16 marzo 2006, n. 146 (aggravante della transnazionalità)
La Corte ha interpretato l'aggravante come requisito che può ricadere anche sui singoli concorrenti del reato: la transnazionalità richiede la partecipazione consapevole a operazioni di un gruppo organizzato che opera in più Stati, ma la circostanza ha carattere oggettivo ed è estensibile secondo i criteri di responsabilità concorrente.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che, alla luce della gravità delle condotte, le attenuanti generiche non potessero prevalere sulle aggravanti contestate; il bilanciamento delle circostanze è lasciato alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 69 cod. pen.
Disciplina il bilanciamento fra circostanze: la Corte ha ricordato che il giudizio di prevalenza tra attenuanti e aggravanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se non per motivazione manifestamente illogica.
art. 59, comma secondo, cod. pen.
Principi sulla responsabilità per il concorso nel reato: la Corte ha richiamato che l'aggravante oggettiva può essere estesa ai concorrenti in base agli ordinari criteri di imputazione (conoscenza, colpa, errore determinato da colpa).
artt. 526 e 530 cod. proc. pen. (richiamati dal ricorrente)
Richiamati nella censura difensiva in relazione alla presunta viziosità della motivazione ed al travisamento della prova; la Corte ha però escluso l'ammissibilità del motivo perché si limitava a chiedere una diversa valutazione delle prove senza indicare un concreto vizio logico-giuridico della motivazione.
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione non può limitarsi a chiedere una diversa valutazione delle prove: deve indicare specifici vizi di motivazione o errori di diritto; altrimenti è dichiarato inammissibile.
- L'aggravante della transnazionalità (L. n. 146/2006, art. 4) ha natura oggettiva e può essere riconosciuta anche nei confronti di concorrenti che non siano stati condannati per associazione, se gli elementi consentono di ritenere la partecipazione o la consapevolezza del fenomeno transnazionale.
- Il bilanciamento fra attenuanti e aggravanti (art. 69 c.p.) è di competenza del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Le intercettazioni e le conversazioni ambientali, se adeguatamente contestualizzate e motivate, possono essere valorizzate come prova della conoscenza della provenienza illecita di beni; il difensore deve evidenziare elementi probatori concreti e specifici per contestarne la valutazione.
- Se parti civili non apportano un contributo utile alla decisione, il giudice può non liquidare le spese a loro favore; ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. cassa delle ammende).
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