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Legge

L.R. FVG 10/2018

Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.

Normativa regionaleL.R. FVG 10/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, nel Friuli Venezia Giulia, accessibilità e progettazione universale di spazi, edifici e percorsi. Definisce i concetti chiave, promuove mappatura e classificazione dell’accessibilità, istituisce un centro unico regionale e prevede finanziamenti ai Comuni per progettazione e interventi. Istanze e contributi sono legati a specifiche risorse 2018-2020.

Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità nella Regione Friuli Venezia Giulia

Principi generali e accessibilità nella Regione Friuli Venezia Giulia

La legge promuove l’accessibilità dello spazio aperto e dell’ambiente costruito nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, assumendo la Progettazione universale come criterio di qualità della progettazione edilizia e urbanistica. Il provvedimento si colloca nel quadro nazionale sul superamento delle barriere architettoniche e dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Finalità e impostazione generale

La Regione riconosce come obiettivi primari l’uguaglianza, la pari dignità, l’inclusione sociale e la piena fruizione degli spazi da parte di tutti, indipendentemente da abilità e condizioni psicofisiche. La legge mira a innalzare la qualità della progettazione edilizia e urbanistica e a orientarla progressivamente verso i criteri metodologici della Progettazione universale.

Definizioni rilevanti

La disciplina introduce un sistema di definizioni che qualifica il contenuto tecnico della legge. In particolare:

  • l’accessibilità è il massimo livello di qualità che consente la totale fruizione immediata dello spazio o dell’ambiente;
  • l’adattabilità è un livello inferiore ma potenzialmente trasformabile in accessibilità;
  • l’accomodamento ragionevole consiste in modifiche e adattamenti appropriati, non eccessivamente onerosi, per garantire autonomia e parità di fruizione;
  • la barriera architettonica comprende ostacoli fisici, ostacoli all’uso sicuro degli spazi e carenze di orientamento o segnalazione;
  • la Progettazione universale è una metodologia finalizzata a realizzare ambienti e prodotti fruibili dal maggior numero possibile di persone, senza adattamenti specialistici, pur consentendo dispositivi dedicati ove necessari. Sono inoltre definiti fruibilità, utenza ampliata, visitabilità, ambiente costruito, persona con disabilità e disabilità, in una prospettiva che include anche situazioni temporanee.

Ambito di applicazione e standard progettuali

La legge si applica alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni totali o parziali, agli ampliamenti e alle modifiche di destinazione d’uso di spazi aperti, ambienti, aree, strutture ed edifici pubblici o privati aperti al pubblico, anche se temporanei. La Regione sostiene la formazione degli operatori, la diffusione della cultura dell’accessibilità, la mappatura generale e gli interventi di abbattimento delle barriere. Restano fermi i criteri tecnici generali del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, che costituiscono livelli minimi di qualità della progettazione.

Criteri di qualità della progettazione

La progettazione deve perseguire una qualità prestazionale coerente con i principi della Progettazione universale e con l’utenza ampliata. I progetti devono considerare:

  • equità d’uso;
  • flessibilità d’uso;
  • uso semplice e intuitivo;
  • informazioni accessibili e comprensibili;
  • sicurezza e tolleranza all’errore;
  • contenimento dello sforzo fisico;
  • dimensioni e spazi adeguati per avvicinamento, accessibilità, manovrabilità e uso sicuro. La progettazione deve anche prevenire, eliminare o ridurre, nei limiti del contesto, gli impedimenti che possono trasformarsi in disabilità per effetto di condizioni fisiche, dell’età o di altre situazioni anche temporanee.

Centro unico regionale per l’accessibilità

La Giunta regionale deve istituire, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, un centro unico di riferimento regionale per formazione, documentazione, informazione e consulenza gratuita in materia di accessibilità. Il centro:

  • fornisce consulenza tecnica a pubbliche amministrazioni, privati proprietari e professionisti;
  • promuove formazione, aggiornamento e informazione;
  • svolge studi, ricerche e rilevamenti;
  • elabora un sistema di classificazione dell’accessibilità;
  • promuove sensibilizzazione e raccolta di buone pratiche;
  • predispone linee guida per la mappatura. La gestione può essere affidata a una struttura regionale, a un soggetto pubblico o a un soggetto privato senza scopo di lucro. Il centro opera in collaborazione con il sistema universitario e della ricerca regionale e può ricevere ulteriori compiti.

Mappatura generale dell’accessibilità

La Regione avvia un progetto di mappatura generale dell’accessibilità, con priorità per edifici pubblici e percorsi urbani ed extraurbani individuati dai Comuni in relazione alla rilevanza per le comunità locali. La mappatura è concepita come un obiettivo di lungo periodo, sviluppato per fasi successive e in modo incrementale, anche su iniziativa dei soggetti interessati, e può riguardare sin dall’avvio anche edifici privati aperti al pubblico. La Regione coordina il progetto fornendo linee guida e strumenti informatici per raccogliere dati omogenei sulle barriere architettoniche e restituire informazioni sintetiche georeferenziate sul grado di fruibilità.

Compiti dei Comuni e finanziamenti

I Comuni raccolgono i dati relativi a percorsi ed edifici da mappare e georeferenziare, anche per definire priorità di intervento sulla base di:

  • importanza del percorso o dell’edificio per la comunità;
  • difficoltà dell’intervento;
  • costi stimati in rapporto alla soluzione adottata. Se già esistono i piani per l’abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla legge n. 41/1986, la mappatura prende avvio dai percorsi e dagli edifici già individuati in quei piani. I Comuni possono organizzarsi in forma associata e individuare un Comune capofila per i progetti sovracomunali. Dopo il caricamento dei dati nel sistema informativo, i Comuni possono chiedere finanziamenti per progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere, anche secondo la Progettazione universale. L’accesso avviene con procedura a sportello e la Regione può finanziare anche spese già sostenute alla data di presentazione della domanda.

Regole attuative e limiti applicativi

La progettazione è impostata in logica di risultato prestazionale e non su rigide prescrizioni tecniche; sono ammesse soluzioni alternative purché rispettino i criteri della legge. Restano comunque prevalenti le discipline di settore, incluse le norme edilizie, urbanistiche, di tutela dei beni culturali, paesaggistiche, ambientali, di sicurezza statica, antisismica, antincendio, stradale, di cantiere, impiantistiche, igienico-sanitarie, catastali e di intavolazione. Quando barriere o ostacoli impediscano di raggiungere l’accessibilità auspicata, la Regione sostiene interventi di accomodamento ragionevole. Le disposizioni non si applicano alle singole parti di edifici che, nel rispetto delle normative di settore, non possano essere realizzate senza barriere architettoniche, né ai volumi tecnici riservati al solo personale specializzato.

Disposizioni finanziarie

La legge autorizza spese specifiche per il triennio 2018-2020:

  • 150.000 euro complessivi per il centro unico regionale, ripartiti in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;
  • 50.000 euro per il 2018 per il progetto di mappatura;
  • 1.300.000 euro complessivi per i finanziamenti di progettazione e interventi dei Comuni, ripartiti in 300.000 euro per il 2018 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Sono previste le relative coperture mediante rimodulazioni e storni all’interno del bilancio regionale 2018-2020, con allegato prospetto di variazione di bilancio.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Il testo fornito riguarda un quadro normativo inizialmente operativo nel triennio 2018-2020, con atti finanziari e organizzativi concentrati su quel periodo. La disciplina di principio sull’accessibilità può avere rilievo anche successivamente, ma le previsioni strettamente collegate a stanziamenti e adempimenti iniziali risultano storicamente ancorate alla fase di prima attuazione.

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