L.R. FVG 9/2018
Semplificazione in materia di conferenza di servizi e di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna il testo unico regionale sul procedimento amministrativo e sull’accesso, introducendo il principio del “digitale”, nuove regole su conferenza di servizi, rappresentante unico, accesso documentale e civico, costi e pubblicazione degli atti. Si applica ai procedimenti avviati dopo il 29 marzo 2018, salvo la disciplina transitoria sul rappresentante unico.
Semplificazione della conferenza di servizi e del diritto di accesso nella normativa regionale friulana
Semplificazione in materia di conferenza di servizi e diritto di accesso
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia riforma la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con l’obiettivo di semplificare il procedimento amministrativo, rafforzare l’uso delle tecnologie digitali e riallineare la disciplina regionale su conferenza di servizi e accesso alle sopravvenute fonti statali.
Finalità e principio digitale
Il provvedimento dichiara di dare attuazione alle riforme statali in materia di trasparenza, conferenza di servizi e valutazione di impatto ambientale. Nel testo del procedimento amministrativo viene inserito il principio di piena realizzazione del criterio “innanzitutto digitale”, promosso per la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e per lo scambio di informazioni e documenti tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Ambito di applicazione
La disciplina regionale si applica all’Amministrazione regionale e agli enti regionali, comunque denominati, istituiti o disciplinati con legge regionale e che esercitano funzioni trasferite dalla Regione. Per alcune disposizioni specifiche, in particolare quelle sugli articoli 19, 20 e 22 e sui titoli II e III della legge regionale 7/2000, l’applicazione è estesa agli enti locali del Friuli Venezia Giulia secondo i rispettivi ordinamenti.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore della struttura competente per materia, oppure nel titolare di posizione organizzativa quando la delega di attribuzioni dirigenziali riguardi l’intero procedimento. La regola mira a rendere più chiara l’imputazione della responsabilità procedimentale all’interno dell’amministrazione.
Conferenza di servizi
Per la conferenza di servizi la legge regionale rinvia direttamente agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990. Nei casi in cui l’amministrazione procedente sia la Regione o un ente locale del Friuli Venezia Giulia, le attribuzioni normalmente riferite al Presidente del Consiglio dei ministri, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Consiglio dei ministri si intendono riferite, rispettivamente, al Presidente della Regione, alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale.
Resta ferma la disciplina statale quando l’amministrazione dissenziente sia un’amministrazione dello Stato.
Rappresentante unico nelle conferenze indette da altre amministrazioni
La Giunta regionale deve definire, con propria deliberazione, le modalità di designazione del rappresentante unico e le modalità di partecipazione alle conferenze indette da altre amministrazioni. Fino all’adozione di tale deliberazione continua ad applicarsi la disciplina previgente dell’articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000.
Diritto di accesso: quadro generale
La trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa regionale sono garantite dal diritto di accesso civico, dal diritto di accesso ai documenti amministrativi e dalle altre forme di accesso previste dalla normativa vigente. Il testo unico regionale viene quindi ricondotto al sistema statale della trasparenza e dell’accesso documentale.
Ambito soggettivo e limiti dell’accesso
Il diritto di accesso si esercita nei confronti dei soggetti compresi nell’ambito di applicazione della legge regionale. Sono previste specifiche esclusioni e regole di differimento per gli atti dell’Avvocatura della Regione:
- sono esclusi dall’accesso i pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- sono esclusi gli atti processuali dell’Avvocatura regionale, o da essa comunque detenuti, e le consulenze tecniche;
- è esclusa anche la corrispondenza relativa a tali affari.
I pareri resi dall’Avvocatura nell’esercizio della funzione consultiva possono inoltre essere differiti fino all’adozione del provvedimento amministrativo cui la consulenza è preordinata, oppure fino a quando permanga l’interesse a garantirne la riservatezza. Per gli atti del Consiglio regionale, l’accesso segue le modalità stabilite dal Consiglio stesso.
Responsabili dei procedimenti di accesso
Il procedimento di accesso documentale è attribuito al Direttore della struttura competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. L’accesso civico semplice è attribuito al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione; l’accesso civico generalizzato al Direttore della struttura competente a detenere i dati, le informazioni e i documenti richiesti. Per gli atti dell’Avvocatura della Regione detenuti da altro ufficio, il responsabile decide previo parere conforme dell’Avvocato della Regione.
Costi dell’accesso
La visione degli atti è gratuita. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca, salvo gli obblighi di bollo previsti dalla normativa vigente. Le tariffe, le modalità di riscossione e la soglia sotto la quale il rimborso non è dovuto sono fissate con deliberazione della Giunta regionale o dell’organo di governo dell’ente regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Il rilascio di copie alle amministrazioni pubbliche è gratuito.
Pubblicazione degli atti e valore legale
Il Bollettino ufficiale della Regione è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e degli atti in esso pubblicati. È redatto in forma digitale e diffuso telematicamente sul sito istituzionale, con garanzie di autenticità, integrità e conservazione dei documenti secondo il Codice dell’amministrazione digitale e le regole statali sulla pubblicazione telematica.
Gli atti pubblicati sul Bollettino hanno valore legale. La Regione è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino e altri documenti tramite strumenti informatici e telematici. La pubblicazione sul Bollettino è disciplinata da regolamento regionale. Inoltre, amministrazione ed enti regionali devono rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali nei limiti consentiti dall’ordinamento, secondo modalità fissate con apposito regolamento.
Rapporto tra pubblicazione e accesso
La pubblicazione, il deposito o altre forme di pubblicità, anche informatiche, elettroniche e telematiche, degli atti accessibili realizzano il diritto di accesso documentale e l’accesso civico generalizzato, nei limiti dei rispettivi presupposti. La norma valorizza quindi la pubblicità legale come modalità di soddisfacimento dell’accesso.
Regime transitorio e applicazione temporale
Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore della legge, ossia dal 29 marzo 2018. Fa eccezione la disciplina transitoria sul rappresentante unico, per la quale continua a valere il testo previgente fino all’adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dalla nuova norma.
Abrogazioni
La legge abroga numerose disposizioni del precedente assetto regionale, tra cui gli articoli della legge regionale 7/2000 ormai superati in materia di conferenza di servizi, accesso e pubblicazione, oltre a varie norme modificative contenute in leggi regionali successive. L’effetto complessivo è quello di razionalizzare e concentrare la disciplina nel testo unico aggiornato.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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