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Legge

L.R. FVG 11/2018

Nuove modifiche alla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna).

Normativa regionaleL.R. FVG 11/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la legge regionale FVG n. 23/1990 sulla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna: ne ridefinisce composizione, nomina, quorum, decadenza e elenco regionale dei soggetti consultati. Prevede una norma transitoria per la Commissione in carica alla data di entrata in vigore, che resta fino a fine legislatura.

Modifiche alla disciplina della Commissione regionale per le pari opportunità Friuli Venezia Giulia

Modifiche alla Commissione regionale per le pari opportunità

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 21 marzo 2018, n. 11 interviene sulla disciplina della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, già istituita dalla legge regionale n. 23/1990, aggiornandone composizione, modalità di nomina, funzionamento e elenco dei soggetti coinvolti nelle designazioni.

Composizione e nomina della Commissione

La Commissione è composta dalla Consigliera o Consigliere regionale di parità e da quattordici commissarie o commissari rappresentativi dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale, con riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti della materia.

La nomina dei componenti avviene secondo un sistema misto:

  • dieci componenti sono nominati dal Presidente della Regione sulla base delle candidature richieste ai movimenti e alle associazioni regionalmente rappresentative, nonché alle organizzazioni regionali degli imprenditori, delle imprenditrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonome maggiormente rappresentative;
  • quattro componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno, sulla base di specifica esperienza e competenza nei settori dell’assistenza sociale, sanità e tutela dell’ambiente, economia e lavoro, cultura e informazione, istruzione e formazione professionale.

I componenti uomini non possono superare il 30 per cento. Fanno inoltre parte di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica e un rappresentante dei Consiglieri regionali in carica.

Procedura di designazione e durata

Entro sessanta giorni dalla richiesta del Presidente della Regione, i movimenti, le associazioni e le organizzazioni imprenditoriali e sindacali interessate comunicano i nominativi delle candidate e dei candidati, con i relativi curricula. Il Presidente della Regione provvede quindi alla costituzione della Commissione entro i successivi sessanta giorni.

La Commissione dura in carica per la durata della legislatura. Le funzioni restano prorogate fino all’insediamento della nuova Commissione. Le commissarie e i commissari possono essere confermati una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei componenti, la sostituzione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

Funzionamento, validità delle sedute e decadenza

La disciplina del funzionamento viene aggiornata in senso inclusivo rispetto ai generi. Le sedute sono valide:

  • in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle commissarie e dei commissari;
  • in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria o il commissario decade.

Elenco regionale dei movimenti e delle associazioni

Presso la Presidenza della Regione è istituito l’elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale. Possono iscriversi tutti i movimenti e le associazioni:

  • le cui finalità rientrino tra quelle previste dalla legge;
  • con sede nella Regione Friuli Venezia Giulia;
  • presentando il proprio atto costitutivo.

L’elenco serve a consentire la convocazione dei soggetti interessati alla procedura di designazione dei componenti della Commissione.

Norma transitoria

La Commissione regionale per le pari opportunità in carica alla data di entrata in vigore della legge resta in carica fino alla fine della legislatura, secondo la disciplina della legge regionale n. 23/1990 come modificata.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, dunque dal 29 marzo 2018.

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