Sentenza n. 1154/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 1093/2023 del 6.12.2023 emessa nel giudizio iscritto al n. 311/2023 RG, dal Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro, con particolare riferimento al pagamento dovuto
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro. Dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha eseguito il pagamento previsto dalla sentenza. Con memoria depositata il 22 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato l'intervenuta ottemperanza e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, nonché la condanna del Ministero alle spese di lite, rilevando che l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione dell'azione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse azionato in ragione dell'avvenuta esecuzione della sentenza. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge, poiché l'adempimento era intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatto l'interesse azionato, conformemente alla dichiarazione della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del comando contenuto nella sentenza azionata determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa pienamente l'interesse sostanziale del ricorrente.
- L'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione stessa alle spese di lite, poiché la necessità del giudizio è stata determinata dal precedente inadempimento.
Come è indicizzato
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