Cassazione Penale, Sentenza n. 45293/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere per due reati di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il ricorrente contestava l'utilizzo di intercettazioni ritenute non autorizzate, la mancata sussistenza della gravità indiziaria e la configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", nonché violazioni della legge processuale e vizi motivazionali
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Ha osservato che la rinuncia al ricorso espressa dal difensore era irrilevante perché privo di procura speciale. Sul merito, ha ritenuto la censura sulle intercettazioni troppo generica (assenza di specifica contestazione in sede di riesame), ha ricordato i limiti del giudizio di legittimità (che non può riconsiderare fatti e prove come fa il giudice di merito) e ha confermato che l'ordinanza aveva adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria e dell'aggravante del metodo mafioso. Perciò ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a 3.000 euro in favore della cassa delle ammende; non è stata disposta la rimessione in libertà e la decisione va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario
Norme richiamate
art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Richiama il requisito di specificità dell'impugnazione; la Corte sottolinea che il ricorso per cassazione deve indicare specifiche norme violate e non limitarsi a censure generiche
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che la Corte di Cassazione possa rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità delle intercettazioni quando derivi la violazione di diritti fondamentali; la Corte però richiede che la deduzione difensiva non sia meramente generica
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità dell'impugnazione: condanna alle spese e possibilità di condanna alla cassa delle ammende per motivi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 94, comma 1 ter (e comma 1 bis), disposizioni di attuazione del c.p.p.
Prevede l'obbligo di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, quando la decisione non determina la rimessione in libertà, affinché quest'ultimo provveda agli adempimenti previsti
principi giurisprudenziali sulle aggravanti del "metodo mafioso" (Sez. U e sezioni semplici)
La Corte richiama l'orientamento secondo cui l'aggravante ha natura oggettiva e si integra quando la violenza o la minaccia assumono modalità tipicamente mafiose; può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa concreta, purché la condotta evochi e produca nell'offeso una particolare condizione di assoggettamento
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro misure cautelari deve essere specifico: censure generiche o semplici riproposizioni di valutazioni di merito sono inammissibili
- Le contestazioni sulle intercettazioni (mancata autorizzazione/mancata motivazione dei decreti) possono essere rilevate in Cassazione e d'ufficio per la loro incidenza su diritti fondamentali, ma la deduzione difensiva deve essere formulata con adeguata specificità e non in termini vaghi
- La Corte di Cassazione non è sede per rivedere le valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito; interviene solo per violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
- L'aggravante del "metodo mafioso" si fonda sulle modalità intimidatorie della condotta e può essere riconosciuta anche senza prova di appartenenza a un'organizzazione mafiosa, se la minaccia è idonea a evocare il timore di ritorsioni tipiche della mafia
- In caso di inammissibilità dell'impugnazione per colpa nella scelta dei motivi, sono possibili condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende)
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