Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4829/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione: • Dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 05.05.2026, notificata in data 05.05.2025, con la quale il responsabile dell’ufficio urbanistico ha ordinato ai ricorrenti “(…) e a chiunque occupai qualsiasi titolo l’immobile sito in -OMISSIS- alla -OMISSIS-, identificato al N.C.T al foglio -OMISSIS-, di sgombrare l’immobile sopra identificato, liberandolo da persone e cose entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla notifica della presente ordinanza”; • di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione dei ricorrenti

Giustizia amministrativa202603248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sgombero dell'immobile abusivo, adottata nell'ambito dell'esecuzione della demolizione disposta dal giudice penale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di sgombero, deducendo che, dopo il rilascio e il successivo annullamento del permesso di costruire in sanatoria, il Comune avrebbe dovuto riattivare integralmente il procedimento repressivo, adottando una nuova ordinanza di demolizione e rinnovando gli atti consequenziali. Hanno inoltre sostenuto che l'Amministrazione avrebbe impedito loro di difendersi e di adempiere spontaneamente agli obblighi repressivi. È stata contestata anche l'idoneità, a fondare lo sgombero, delle sentenze penali di condanna per abuso edilizio, del provvedimento di iscrizione nel Registro Esecuzione Sanzioni Amministrative e degli atti della Procura, ritenuti vicende indipendenti dal procedimento amministrativo comunale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa. Dalla documentazione risultava che l'immobile era stato già colpito da ordinanza di demolizione comunale, che era stata accertata l'inottemperanza e che i proprietari erano stati condannati in sede penale per abuso edilizio, con pena accessoria dell'obbligo di demolizione. L'ordinanza di sgombero è stata qualificata come atto esecutivo del giudicato penale, adottato nel contesto delle sollecitazioni della Procura all'esecuzione della demolizione. Le controversie relative al titolo penale della demolizione e alle sue modalità esecutive appartengono quindi alla giurisdizione del giudice dell'esecuzione penale. Il TAR ha indicato che il procedimento può essere promosso dal pubblico ministero, dall'interessato o dal difensore davanti al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 655 c.p.p. La domanda è stata dichiarata proponibile davanti al giudice penale entro i termini processuali di rito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 41 d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione alla richiesta della Procura di intervento sostitutivo e monitoraggio dell'inerzia comunale nell'esecuzione delle demolizioni.

  • art. 655 c.p.p.

    Il pubblico ministero è l'organo promotore dell'esecuzione; le controversie concernenti il titolo o le modalità esecutive della demolizione devono essere proposte davanti al giudice dell'esecuzione penale.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Quando un'ordinanza comunale di sgombero è adottata come atto funzionale all'esecuzione di una demolizione disposta con sentenza penale irrevocabile, la controversia sulla legittimità e sulle modalità esecutive dell'intervento appartiene alla giurisdizione del giudice dell'esecuzione penale, non a quella del giudice amministrativo.
  • In presenza di una demolizione edilizia disposta dal giudice penale, spetta al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione, determinare le modalità attuative; le contestazioni relative al titolo o alle modalità dell'esecuzione devono essere introdotte dall'interessato, dal difensore o dallo stesso pubblico ministero davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 655 c.p.p.
  • La qualificazione giurisdizionale dell'atto impugnato dipende dalla sua funzione concreta: un atto comunale apparentemente riconducibile all'esercizio del potere repressivo edilizio è sottratto alla giurisdizione amministrativa quando costituisce, in concreto, un atto esecutivo del giudicato penale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.