Ordinanza n. 618/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00103/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado da Tecno Parking S.r.l. nella gara per la gestione dei parcheggi a pagamento del Comune di Casapulla
Esito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una procedura di gara, identificata dal CIG B843F9CA02, per la gestione dei parcheggi a pagamento del Comune di Casapulla. Publiservizi S.r.l. ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania n. 103/2026, che aveva accolto la domanda cautelare presentata in primo grado da Tecno Parking S.r.l. Il testo non specifica i singoli motivi d'appello, limitandosi a riferire che la difesa dell'appellante aveva formulato argomentazioni articolate.
La decisione
Il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a. e nell'ambito della sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che le considerazioni svolte dal TAR non potessero essere superate dalle argomentazioni dell'appellante. Ha quindi respinto l'appello cautelare, mantenendo ferma l'ordinanza del TAR che aveva accolto la domanda cautelare di Tecno Parking S.r.l. Publiservizi S.r.l. è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi 3.000 euro, oltre IVA e CPA, in favore della sola Tecno Parking S.r.l., costituita in appello.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari; il Consiglio di Stato ha utilizzato il relativo rito per verificare, in sede sommaria, la tenuta dell'ordinanza cautelare di primo grado.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare, il Consiglio di Stato procede a una valutazione sommaria propria della fase cautelare e può respingere l'impugnazione quando le argomentazioni dell'appellante non superino, prima facie, le ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento dell'accoglimento della misura cautelare.
- La conferma dell'ordinanza cautelare di primo grado può essere motivata, in questa fase, mediante il rilievo che le argomentazioni articolate dell'appellante non risultano sufficienti a superare le considerazioni già svolte dal TAR.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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