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Legge

L.R. FVG 24/2004

Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare.

Normativa regionaleL.R. FVG 24/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli Venezia Giulia disciplina formazione, elenchi di assistenti familiari, servizi di informazione e supporto e contributi mensili alle famiglie che li impiegano. Prevede anche monitoraggio provinciale e regole finanziarie, con una spesa specifica autorizzata per il solo anno 2005; il richiamo all’oggetto originario è quello di una disciplina introdotta in via transitoria nelle more della normativa generale sui servizi sociali.

Interventi regionali per la qualificazione e il sostegno dell’assistenza familiare

Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’assistenza familiare

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia introduce una disciplina per qualificare e sostenere l’attività di assistenza familiare, in attesa della più generale disciplina del sistema integrato di interventi e servizi sociali. L’intervento è rivolto al territorio regionale e mira a regolare formazione, incontro tra domanda e offerta, supporto alle famiglie e contributi economici.

Ambito di applicazione e definizione dell’assistenza familiare

La norma considera assistenza familiare il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, non legate da rapporto di parentela con l’assistito, anche straniere, a favore di anziani o disabili non autosufficienti e a rischio di istituzionalizzazione. La finalità generale è favorire la permanenza a domicilio e l’integrazione dell’assistenza familiare nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari integrati della Regione.

Inserimento nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari

Comuni, Province, Regione, Aziende per i servizi sanitari, associazioni ed enti del privato sociale concorrono all’inserimento dell’assistenza familiare nel sistema territoriale dei servizi. A tal fine sono previste iniziative di:

  • formazione;
  • promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • informazione, assistenza, supporto e consulenza;
  • sostegno economico;
  • monitoraggio e verifica degli interventi.

Formazione e aggiornamento degli addetti

La Regione promuove programmi di formazione e aggiornamento per il personale addetto all’assistenza familiare. La formazione deve fornire competenze nel lavoro di cura, capacità di orientamento e interazione con i servizi e, per gli stranieri, anche apprendimento di base e miglioramento della lingua italiana. I corsi possono essere organizzati anche al domicilio della persona assistita e la frequenza è gratuita.

Il completamento positivo del percorso comporta il rilascio di un attestato di frequenza valido come credito formativo per i titoli di qualificazione professionale previsti dalla normativa statale e regionale in ambito sociosanitario. I titoli conseguiti all’estero, se attestano competenze nei processi di assistenza alla persona, sono valutati come credito formativo sia per l’accesso ai percorsi di qualificazione sia per l’iscrizione negli elenchi degli assistenti familiari.

La Giunta regionale definisce soggetti attuatori, destinatari, durata, modalità, contenuti, incentivi alla frequenza, criteri per l’attestato e per il riconoscimento dei crediti.

Ricerca e selezione di personale all’estero

Nel quadro della normativa statale sull’ingresso dei lavoratori extracomunitari, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per ricerca, selezione e prima formazione nei Paesi d’origine di persone straniere da impiegare in ambito regionale. I contenuti delle convenzioni e le modalità di svolgimento sono approvati dalla Giunta regionale. Alle persone individuate spetta titolo di preferenza nell’ambito delle quote di ingresso assegnate alla Regione.

Elenchi di assistenti familiari e incontro tra domanda e offerta

Gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni predispongono elenchi di persone disponibili all’assistenza familiare, con indicazione specifica di chi possiede l’attestato di frequenza e di eventuali altri titoli formativi nell’area assistenziale. Gli elenchi sono trasmessi ai Comuni e ai Centri per l’impiego per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La Giunta regionale stabilisce caratteristiche degli elenchi, modalità di pubblicazione, requisiti per l’iscrizione, modalità di aggiornamento e obblighi degli iscritti.

Informazione, assistenza e autorganizzazione delle famiglie

Gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni garantiscono attività di informazione, assistenza e consulenza rivolte alle famiglie e agli addetti all’assistenza familiare. Le attività, anche con il concorso di soggetti pubblici e privati, sono dirette soprattutto a sostenere l’avvio e la gestione del rapporto di lavoro, sia negli aspetti amministrativi sia in quelli relazionali, e a garantire regolari condizioni di vita e di lavoro.

I Comuni associati favoriscono e sostengono forme di autorganizzazione delle famiglie e del personale addetto, finalizzate in particolare a:

  • sostituzione temporanea delle unità lavorative impiegate;
  • disbrigo delle pratiche amministrative;
  • qualificazione delle risorse umane.

Le iniziative possono essere promosse anche con la partecipazione diretta delle istituzioni locali. La Giunta regionale definisce caratteristiche e requisiti organizzativi di tali forme di autorganizzazione.

Supporto e accompagnamento individuale

I Comuni, in concorso con le Aziende per i servizi sanitari, assicurano azioni di accompagnamento, supporto e supervisione individuale del personale addetto all’assistenza familiare, anche nell’ambito delle iniziative formative previste dalla legge.

Sostegno economico alle famiglie

La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che utilizzano assistenza familiare tramite contributi mensili, entro limiti massimi predeterminati, per ridurre gli oneri dei contratti di lavoro. L’importo è rapportato:

  • alla durata e alle modalità di impiego del personale;
  • alla situazione economica del nucleo beneficiario.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve disciplinare con regolamento i limiti massimi dei contributi, la loro graduazione e le soglie di reddito oltre le quali non spetta il beneficio.

I contributi sono erogati dall’Ente gestore del servizio sociale dei Comuni previo riconoscimento, da parte dell’Unità di valutazione distrettuale, della situazione di non autosufficienza da accertare con il metodo di valutazione multidimensionale previsto dalla normativa regionale sanitaria e sociale. I beneficiari devono impegnarsi a far partecipare il personale ai programmi di formazione e aggiornamento.

I contributi sono cumulabili con l’assegno di cura e assistenza e con le agevolazioni previste per i progetti individuali per la vita indipendente.

Per questa finalità la Regione può concedere appositi finanziamenti agli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni; la ripartizione delle risorse avviene in base alla popolazione ultrassessantacinquenne residente nell’ambito territoriale di riferimento. È inoltre disposto che, con decorrenza 1 gennaio 2005, sia abrogato il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1.

Monitoraggio e verifica

Le Province, in collaborazione con Comuni, Aziende per i servizi sanitari, associazioni ed enti del privato sociale, attivano a livello locale processi di informazione, monitoraggio e verifica sulla consistenza dell’assistenza familiare e sugli effetti prodotti dagli interventi della legge sul sistema dei servizi territoriali. I risultati sono trasmessi alla Regione, e la Giunta regionale riferisce alla competente Commissione consiliare.

Disposizioni finanziarie

La copertura degli interventi formativi avviene nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali. La legge finanziaria regionale determina entità della spesa e copertura degli interventi relativi alle convenzioni per la selezione all’estero.

Per l’autorganizzazione delle famiglie la copertura è assicurata dai Comuni associati mediante quote del Fondo sociale regionale, individuate a livello di ambito socio-assistenziale.

Per i contributi mensili alle famiglie è autorizzata una spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2005, con specifica imputazione di bilancio e istituzione del relativo capitolo di spesa. L’onere è coperto mediante prelevamento di pari importo da altra unità previsionale di base del bilancio pluriennale 2004-2006.

Obsolescenza

L’atto non risulta integralmente superato, ma una parte della disciplina finanziaria è riferita a un esercizio ormai concluso e l’impianto contiene un richiamo transitorio "nelle more" dell’approvazione della disciplina generale dei servizi sociali. Pertanto la legge conserva interesse soprattutto come quadro ordinamentale di settore, mentre le previsioni strettamente finanziarie annuali sono storicizzate.

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