L.R. FVG 25/2004
Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia istituisce un sistema di programmazione, monitoraggio e finanziamento per migliorare la sicurezza stradale e l’educazione stradale, tramite Piano regionale, Consulta e Osservatorio. Prevede giornate dedicate, borse di studio, convenzioni e contributi a enti e soggetti senza fini di lucro. Le norme finanziarie riguardano però gli stanziamenti 2004-2006, oggi esauriti.
Interventi regionali per la sicurezza e l'educazione stradale
Interventi regionali per la sicurezza e l’educazione stradale
La legge disciplina, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, un sistema organico di promozione della sicurezza stradale, di educazione degli utenti della strada e di coordinamento tra istituzioni, enti locali e soggetti sociali interessati. L’obiettivo è ridurre l’incidentalità attraverso programmazione, monitoraggio, prevenzione, formazione e interventi finanziari coerenti con le linee nazionali ed ევროპee.
Finalità e impostazione generale
La Regione promuove iniziative di carattere scientifico, tecnico, tecnologico, normativo, educativo e culturale in attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e degli obiettivi dell’Unione europea. L’azione regionale è orientata a:
- pianificare e programmare gli interventi in materia di sicurezza stradale;
- raccogliere, analizzare e diffondere dati su sinistri, fattori di rischio e concause;
- diffondere la cultura della sicurezza e dell’educazione stradale;
- coordinare sul territorio i soggetti pubblici e privati che operano nel settore, nel rispetto delle competenze di legge.
Piano regionale della sicurezza stradale
Il Piano regionale della sicurezza stradale è lo strumento centrale della disciplina. Esso costituisce un sistema di indirizzi, misure e interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale secondo linee guida nazionali e comunitarie.
Gli obiettivi principali sono:
- governo sistematico e coordinato della sicurezza stradale;
- educazione alla sicurezza stradale, con priorità alla popolazione scolastica giovanile e a categorie specifiche di utenti;
- programmazione e realizzazione di interventi infrastrutturali sulla rete stradale regionale;
- messa in sicurezza delle aree urbane a maggiore rischio;
- riduzione dell’incidentalità e delle sue conseguenze.
Il Piano sviluppa inoltre linee di intervento che comprendono:
- indirizzo, coordinamento e incentivazione di progetti della Regione, delle autonomie locali, degli enti gestori delle strade e dei servizi di trasporto regionali e delle imprese regionali;
- informazione, educazione, sensibilizzazione e formazione di cittadini, tecnici e decisori;
- rafforzamento di prevenzione, controllo e repressione, anche mediante maggiore coordinamento tra forze di polizia e uso di nuove tecnologie;
- potenziamento dell’azione sanitaria, sia preventiva sia di primo e pronto soccorso;
- miglioramento di regole e controlli su veicoli, conducenti e servizi di trasporto;
- migliore organizzazione del traffico e della rete infrastrutturale, anche tramite strumenti di pianificazione e progetti per conciliare qualità urbana, ambiente, sicurezza dei pedoni e circolazione veicolare.
Il Piano è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, con la collaborazione della Direzione centrale salute e protezione sociale e con il supporto tecnico dell’Osservatorio. È approvato dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale e previo parere della Commissione consiliare competente. Deve essere aggiornato ogni tre anni oppure prima, se mutano fattori che ne giustifichino la revisione.
Educazione stradale, informazione e iniziative di sensibilizzazione
La legge prevede diverse azioni di promozione della cultura della sicurezza stradale:
- istituzione della giornata della sicurezza stradale, da celebrarsi ogni anno nel giorno individuato dalla Consulta regionale;
- divulgazione, anche tramite strumenti elettronici, del Piano regionale e della relazione annuale dell’Osservatorio;
- individuazione, d’intesa con le amministrazioni provinciali interessate, dei siti da destinare a circuiti per la guida sicura;
- concessione di finanziamenti a università e istituti scolastici regionali per borse e assegni di studio a favore di studenti e allievi che abbiano svolto studi o ricerche nel settore o si siano distinti per senso civico sui temi della sicurezza e dell’educazione stradale.
Le borse e gli assegni di studio sono attribuiti in occasione della giornata della sicurezza stradale, a studenti selezionati annualmente mediante procedure concorsuali svolte dalle facoltà universitarie o dagli istituti scolastici interessati.
Consulta regionale della sicurezza stradale
È istituita la Consulta regionale della sicurezza stradale, organo consultivo dell’Amministrazione regionale. La sua funzione è favorire la conoscenza dello stato della sicurezza stradale e la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate.
La Consulta:
- elabora elementi conoscitivi e interpretativi, soprattutto sulla base dei dati dell’Osservatorio;
- sostiene il confronto e la concertazione tra istituzioni e rappresentanze interessate;
- formula alla Giunta regionale proposte operative per la pianificazione e la programmazione.
La composizione comprende rappresentanti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle forze dell’ordine, dell’ANAS, dei vigili del fuoco, dell’ACI, delle autoscuole e della Federazione Motociclistica Italiana, oltre ad altri soggetti istituzionali indicati dalla legge. Possono essere invitati, senza voto, funzionari regionali, docenti universitari, tecnici, esperti e rappresentanze interessate. Le stesse rappresentanze possono chiedere di essere ascoltate.
Per i componenti designati da alcuni enti vale un mandato di tre anni. La Consulta si riunisce normalmente ogni sei mesi e comunque su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti. Le sedute sono valide con la maggioranza dei componenti effettivi; le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Osservatorio sulla sicurezza stradale
Presso la Direzione centrale competente è istituito l’Osservatorio sulla sicurezza stradale, con il compito di supportare la Regione nella conoscenza e nel governo del fenomeno dell’incidentalità. Per il suo funzionamento l’Amministrazione regionale può avvalersi di personale regionale e di personale di Agenzia regionale della sanità, università, Province e Comuni, attraverso forme di collaborazione istituzionale.
L’Osservatorio:
- gestisce il Centro di monitoraggio regionale per la raccolta, elaborazione e qualità dei dati, anche sanitari, sugli incidenti stradali;
- redige la relazione annuale sullo stato della sicurezza e dell’educazione stradale, da trasmettere alla Consulta, alla Giunta e al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all’anno precedente;
- elabora gli elementi tecnico-statistici necessari per il Piano regionale;
- fornisce supporto alla Consulta.
Interventi finanziari, contributi e collaborazioni
Gli interventi finanziari regionali possono assumere la forma di iniziative dirette della Regione oppure di contributi a terzi. La ripartizione delle risorse tra interventi diretti e contributivi è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
Gli interventi devono essere previsti dal Piano regionale o comunque coerenti con esso. I contributi possono essere concessi a:
- Province;
- Comuni;
- loro consorzi;
- altri enti pubblici;
- associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operino per l’organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale.
I criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione sono demandati a un apposito regolamento.
La Regione può inoltre stipulare convenzioni con università, provveditorati agli studi o altri enti pubblici per predisporre programmi di intervento, iniziative o ricerche coerenti con le finalità della legge, in particolare per le iniziative connesse alla giornata della sicurezza stradale. Di tali convenzioni viene data comunicazione alla Consulta e all’Osservatorio.
Regime transitorio e abrogazioni
La legge prevede un regime transitorio per consentire la conclusione dei procedimenti già avviati e la definizione delle istanze riferite ai fondi stanziati sull’esercizio 2004. In tale ambito continua ad applicarsi la disciplina previgente di cui alla legge regionale 18/1972 e al relativo regolamento del 2003, limitatamente a quei procedimenti e a quelle risorse.
Viene inoltre disposta la soppressione, nella legge regionale 18/1972, del riferimento ai corsi di educazione stradale.
Disposizioni finanziarie
Le norme finanziarie autorizzano stanziamenti per il triennio 2004-2006 a copertura delle nuove iniziative e degli interventi per la sicurezza e l’educazione stradale, con ulteriori somme per il ricorso al mercato finanziario. La copertura è individuata mediante storni da altre unità previsionali di base del bilancio regionale.
Si tratta tuttavia di previsioni strettamente legate agli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, ormai conclusi e quindi prive di utilità applicativa attuale.
Valutazione di attualità della legge
La disciplina sostanziale sul piano organizzativo e programmatorio resta descritta dalla legge, ma la parte finanziaria è storicizzata e riferita a esercizi già chiusi. Nell’uso pratico odierno, il testo ha valore soprattutto ricognitivo e di inquadramento storico dell’impianto regionale sulla sicurezza stradale, non come fonte di nuovi stanziamenti o procedure di finanziamento immediatamente operative.
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