Cassazione Penale, Sentenza n. 15733/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per bancarotta distrattiva e, in particolare, contro l'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale. Si censura: a) che il precedente per furto era stato estinto (indicato nel ricorso come tale ex art. 445 c.p.p.) e quindi non poteva rilevare ai fini della recidiva; b) che dal casellario risultava che mai era stata dichiarata la recidiva semplice, per cui non poteva essere riconosciuta la recidiva reiterata; c) carenza di motivazione rispetto alla valutazione della riprovevolezza e pericolosità collegata alla reiterazione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Motivazioni principali: (i) il precedente furto era stato estinto per effetto della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 167 c.p., non per art. 445 c.p.p., e secondo consolidata giurisprudenza l'estinzione per sospensione non elimina gli effetti penali della condanna, che quindi possono essere computati ai fini della recidiva; (ii) la questione circa l'assenza di previa dichiarazione di recidiva semplice costituisce tema giurisprudenziale controverso ma non era stato dedotto in sede di appello, per cui è inammissibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; (iii) la censura sulla mancanza di motivazione è infondata perché la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione collegando la natura e l'epoca dei precedenti al nuovo reato, ritenendoli indicativi di una maggiore capacità a delinquere.
Norme richiamate
art. 445 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente come base per l'estinzione del reato, ma la Corte osserva che il provvedimento invocato non è stato assunto ai sensi di tale norma nel caso concreto.
art. 167 c.p.
Il precedente è stato estinto per sospensione condizionale della pena ai sensi di questa norma; secondo la giurisprudenza citata, tale estinzione non elimina gli effetti penali della condanna, che pertanto rilevano ai fini della recidiva.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti formali dell'enunciazione del motivo in cassazione; il motivo è stato ammesso nei limiti richiesti da questa disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
Norma invocata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ai fini del procedimento.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Fondamento dell'inammissibilità delle questioni non dedotte in sede di appello; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa all'assenza di previa dichiarazione di recidiva semplice perché non sollevata in appello.
art. 609, comma 2, c.p.p.
Richiamato in tema di rilevabilità d'ufficio: la Corte indica che la questione dell'esistenza dei presupposti per la recidiva non rientra tra gli aspetti della "legalità della pena" rilevabili d'ufficio.
art. 599-bis c.p.p.
Citato per affermare che, in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso che in realtà contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata; richiamo più generale sul limite delle censure in cassazione rispetto a questioni già determinate in appello.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna della parte soccombente alle spese e a versamenti in favore della Cassa delle ammende; applicata per determinare l'ammontare dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- L'estinzione del reato per effetto della sospensione condizionale della pena (art. 167 c.p.) non cancella gli effetti penali della condanna: tali precedenti possono essere valutati ai fini della recidiva.
- Per contestare in cassazione la sussistenza o l'errata applicazione della recidiva bisogna avere sollevato la questione già in sede di appello; altrimenti la censura è, in generale, inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- La questione relativa all'esistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva non è di per sé qualificabile come profilo di "legalità della pena" rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, pertanto non può essere introdotta ex novo in cassazione se non rientra nei limiti procedurali previsti.
- Il giudice di merito deve motivare in concreto la rilevanza dei precedenti rispetto al nuovo fatto: una motivazione che colleghi natura ed epoca dei precedenti alla maggiore capacità a delinquere dell'imputato è normalmente ritenuta sufficiente.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale sulla interpretazione di criteri applicativi della recidiva, è opportuno per la difesa valutare la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite per ottenere un principio di diritto uniforme.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15436/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15437/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15439/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15440/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15442/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15443/2023 del 13/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →