Cassazione Civile, Ordinanza n. 35093/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società aggiudicataria di un lotto posto in vendita in una procedura di espropriazione immobiliare ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale che, in sede di reclamo ex art. 591-ter c.p.c., aveva confermato il rigetto del suo ricorso al giudice dell'esecuzione. Nel procedimento esecutivo la ricorrente aveva contestato l'aggiudicazione, deducendo incompletezze e vizi della relazione di stima del bene. Con il primo motivo di ricorso ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 134 c.p.c., lamentando che il tribunale non si sarebbe pronunciato sul motivo di reclamo relativo alla nullità dell'ordinanza reclamata per carenza di motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 173-bis, comma 1, nn. 7-8-9, disp. att. c.p.c., contestando nel merito la valutazione con cui era stata esclusa l'esistenza di carenze della relazione di stima, valutazione che il tribunale aveva svolto per la prima volta in sede di reclamo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, secondo il principio dell'apparenza e in base al consolidato orientamento di legittimità, non sia direttamente ricorribile per cassazione l'ordinanza che definisce il reclamo proposto ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c. Poiché la forma di impugnazione scelta era quindi inammissibile in radice, la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze. Non ha pronunciato sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva, e ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 591-ter c.p.c.
Il reclamo avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di delega delle operazioni di vendita non è direttamente ricorribile per cassazione quando sia definito con ordinanza del tribunale.
art. 112 c.p.c.
È stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa considerazione di un motivo di reclamo.
art. 134 c.p.c.
È stata richiamata in relazione al vizio di motivazione dell'ordinanza reclamata.
art. 173-bis, comma 1, nn. 7-8-9, disp. att. c.p.c.
La ricorrente ha censurato la valutazione della relazione di stima e delle verifiche previste per la vendita forzata immobiliare.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'ammissibilità del ricorso per cassazione va verificata in base alla qualificazione formale del provvedimento impugnato e al regime impugnatorio che l'ordinamento gli attribuisce (principio dell'apparenza).
- L'ordinanza del tribunale che definisce il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. non è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione.
- Quando l'impugnazione è proposta con un rimedio non previsto, la Corte non può esaminare le censure di merito, dovendo limitarsi a dichiarare l'inammissibilità.
- Se nessuno degli intimati svolge attività difensiva in cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta, in presenza dei presupposti di legge, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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