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Sentenza

Sentenza del 17/04/2019 n. 2425 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Avviso di accertamento - Omessa impugnazione - Definitività - Cartella di pagamento successiva - Impugnazione - Vizi propri - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva contenuta nell'avviso di accertamento è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini. Di conseguenza, la successiva cartella di pagamento non può essere utilizzata per rimettere in discussione il merito dell'accertamento o i suoi vizi originari; essa può essere contestata esclusivamente per vizi propri, cioè irregolarità riguardanti direttamente la cartella o la procedura di riscossione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento, tentando di contestare la pretesa tributaria già contenuta in un precedente avviso di accertamento. Tuttavia, l'avviso non era stato impugnato autonomamente e tempestivamente. La questione riguardava quindi i limiti dell'impugnazione della cartella successiva, in particolare se fosse possibile far valere in tale sede contestazioni relative alla fondatezza o alla legittimità originaria dell'accertamento.

Norme richiamate

  • Principio processuale tributario sulla definitività dell'avviso di accertamento non impugnato

    Ove l'avviso di accertamento non viene impugnato in via autonoma e tempestiva, la pretesa impositiva in esso espressa diviene definitiva con la conseguenza che la successiva cartella di pagamento potrà essere impugnata solo per vizi propri.

    L'avviso di accertamento non impugnato entro il termine previsto consolida definitivamente la pretesa tributaria. La cartella successiva ha funzione di riscossione e non consente di riaprire la contestazione del rapporto tributario già definito.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento deve essere impugnato tempestivamente se si intendono contestare l'esistenza, l'ammontare o la legittimità della pretesa tributaria.
  • La mancata impugnazione dell'avviso rende definitiva la pretesa e preclude, di regola, la possibilità di contestarne il merito in occasione dell'impugnazione della cartella.
  • La cartella di pagamento può essere contestata solo per vizi propri, quali errori di notifica, carenza dei requisiti formali, errori di calcolo riferibili alla cartella o irregolarità della procedura di riscossione.
  • Non è possibile utilizzare l'impugnazione della cartella come rimedio tardivo contro un avviso di accertamento divenuto definitivo, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, come la mancata o inesistente notifica dell'atto presupposto.

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