Cassazione Civile, Ordinanza n. 14101/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un precedente procedimento penale nel quale i ricorrenti erano stati condannati in primo e secondo grado per condotte ritenute lesive di diritti di proprietà industriale relativi a modelli ornamentali e marchi di una società del gruppo Vorwerk, poi dichiarate estinte per prescrizione in cassazione penale, con rinvio al giudice civile ai fini risarcitori ex art. 622 c.p.p. Nel giudizio civile di rinvio, le originarie parti civili hanno ottenuto una condanna generica al risarcimento del danno, limitata dal giudice d’appello alla violazione di un modello ornamentale relativo a un blocchetto profumato/neutralizzatore di odori per aspirapolvere Folletto, rinvenuto nei locali della società dei ricorrenti. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione della disciplina europea e nazionale sui disegni e modelli, contestando la ritenuta visibilità del componente consumabile durante la normale utilizzazione del prodotto complesso; 2) nullità per motivazione apparente sulla ritenuta configurabilità del tentativo di violazione dell’art. 517 c.p., sostenendo che la Corte d’appello avesse attribuito rilievo a circostanze non risultanti dagli atti; 3) violazione dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 2043 c.c., assumendo che il verbale di sequestro facesse piena prova di fatti incompatibili con l’esposizione al pubblico dei prodotti; 4) violazione delle norme processuali e del diritto di difesa per il mancato ingresso in giudizio della società produttrice dei componenti consumabili, chiamata in garanzia propria. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo: ha affermato che il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. è fase nuova e autonoma, soggetta alle regole del processo civile; dunque, la chiamata del terzo non poteva essere esclusa sulla base della pretesa chiusura del rinvio penale. Poiché la chiamata riguardava una garanzia propria, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio con il terzo e per nuovo esame delle domande. I primi tre motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Napoli e ha rinviato alla medesima Corte in diversa composizione. Il rinvio è stato disposto per consentire la chiamata in causa del terzo indicato dai ricorrenti e per la rinnovazione dell’esame nel contraddittorio di tutte le parti; alla Corte di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 622 c.p.p.
Il giudizio civile conseguente al rinvio disposto in sede penale per le sole statuizioni civili ha natura autonoma e deve essere trattato secondo le regole del processo civile.
art. 392 c.p.c.
È richiamato per chiarire che il rinvio civile ex art. 622 c.p.p. non si esaurisce nella disciplina ordinaria del giudizio di rinvio penale-civile, ma segue le regole processuali civili proprie della fase in cui la causa viene riassunta.
art. 183 c.p.c.
Le modifiche delle domande e le nuove conclusioni sono ammesse nel giudizio civile di rinvio nei limiti delle preclusioni previste per il processo civile.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio civile riassunto la parte civile assume il ruolo di attore-danneggiato e l’imputato quello di convenuto-danneggiante, con conseguente applicazione dell’ordinario riparto dell’onere della prova.
art. 331 c.p.c.
In presenza di garanzia propria e di un unico fatto generatore della responsabilità, la conservazione del contraddittorio con il terzo può essere giustificata anche in appello.
art. 106 c.p.c.
La disciplina della chiamata del terzo va applicata secondo le regole del processo civile nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.
art. 24 Cost.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l’esclusione del terzo avrebbe leso il diritto di difesa, argomento accolto nella sostanza dalla Corte per ragioni processuali.
art. 2700 c.c.
È invocato per sostenere la piena prova del verbale di sequestro rispetto ai fatti attestati, ma il motivo è stato assorbito.
art. 2043 c.c.
È il titolo generale della responsabilità civile richiamato nel ricorso, ma la relativa doglianza è rimasta assorbita.
art. 3 della Direttiva 98/71/CE
È richiamato nel primo motivo in tema di protezione del disegno/modello, ma la censura è stata assorbita.
art. 31 d.lgs. n. 30/2005
Norma richiamata per la tutela dei disegni e modelli registrati; la Corte di merito aveva ritenuto integrata la violazione, ma la Cassazione non ha esaminato il merito per assorbimento.
art. 35 d.lgs. n. 30/2005
Richiamato dal ricorrente nel contestare la sussistenza dei presupposti di protezione del modello; motivo assorbito.
art. 241 d.lgs. n. 30/2005
Richiamato per la causa di giustificazione esclusa dalla Corte di merito; la censura non è stata scrutinata nel merito.
art. 472 c.p.
È il reato penale richiamato nella sentenza impugnata come fonte della responsabilità poi trasferita al giudizio civile.
art. 517 c.p.
È il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, contestato anche nella forma del tentativo; le doglianze sul punto sono state assorbite.
Massime di principio
- Il giudizio civile instaurato a seguito del rinvio disposto ex art. 622 c.p.p. è un giudizio autonomo e nuovo, nel quale il giudice deve applicare le regole processuali e probatorie del processo civile.
- Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. la parte civile assume la posizione sostanziale di attore-danneggiato e l’ex imputato quella di convenuto-danneggiante, con applicazione dell’ordinario riparto dell’onere della prova.
- La natura autonoma del giudizio civile di rinvio consente, nei limiti delle preclusioni del processo civile, l’esercizio dei poteri processuali propri della fase di merito, inclusa la chiamata in causa del terzo quando ne ricorrano i presupposti.
- Quando la domanda di manleva riguarda una garanzia propria fondata sul medesimo fatto generatore della responsabilità dedotta in via principale, l’integrazione del contraddittorio con il terzo può essere necessaria per la corretta decisione della causa.
- Se viene accolto un motivo di ricorso processuale che incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio, i motivi di merito risultano assorbiti.
- In caso di cassazione con rinvio, la Corte di rinvio deve riesaminare la controversia nel contraddittorio di tutte le parti e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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