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Sentenza

Sentenza n. 6517/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento del Questore di Arezzo del 22 ottobre 2024, recante l'irricevibilità della nuova domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 286/1998, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. La vicenda riguardava una prima domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata il 24 luglio 2023. Tale domanda era stata respinta dalla Questura il 12 luglio 2024, con motivazione riferita all'irreperibilità e al disinteresse dello straniero rispetto al procedimento. Il provvedimento di rifiuto gli era stato notificato il 10 settembre 2024, al rientro in Italia con visto di reingresso. Il 22 ottobre 2024 l'interessato aveva presentato una nuova domanda, dichiarata irricevibile dalla Questura. Il TAR aveva ritenuto che il nuovo provvedimento fosse plurimotivato: da un lato, per la carenza del parere favorevole della Questura, incidente sulla legittimità del visto di reingresso; dall'altro, per l'esistenza del precedente rifiuto non impugnato e divenuto definitivo. L'appellante ha sostenuto che non fosse necessaria un'impugnazione espressa del primo rifiuto, affermando di aver impugnato nel ricorso originario anche ogni atto presupposto, successivo o connesso, sebbene dagli estremi ignoti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello perché manifestamente infondato e ha confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto incontroverso che il primo provvedimento di rifiuto fosse stato notificato personalmente all'interessato il 10 settembre 2024 e che la mancata impugnazione costituisse uno dei motivi posti a fondamento del successivo provvedimento del 22 ottobre 2024. Poiché quest'ultimo era plurimotivato e il motivo fondato sulla definitività del precedente rifiuto era autonomamente idoneo a sorreggerlo, era sufficiente la sua legittimità per confermare il rigetto, senza esaminare le censure relative al visto di reingresso. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera b), c.p.a., il ricorso deve indicare specificamente l'atto impugnato e la data della sua notificazione, comunicazione o conoscenza. Una formula generica di impugnazione di ogni atto pregresso, successivo o connesso, anche se di estremi ignoti, non può sostituire tale indicazione specifica. Inoltre, un'impugnazione del primo rifiuto proposta dopo la notificazione del 10 settembre 2024 sarebbe stata comunque tardiva, essendo decorso il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall'art. 29 c.p.a. Le censure relative al visto sono state quindi correttamente assorbite. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda. È stata inoltre respinta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della manifesta infondatezza dell'appello.

Norme richiamate

  • artt. 5 e 6 d.lgs. 286/1998

    Sono state invocate dall'appellante in relazione alla disciplina del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito, essendo risultata decisiva la definitività del precedente rifiuto.

  • art. 40, comma 1, lettera b), c.p.a.

    Il ricorso deve contenere «l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza».

    L'onere di indicare l'atto impugnato e la relativa data di conoscenza deve essere assolto in modo specifico; una formula di stile riferita genericamente ad atti pregressi, successivi o connessi, anche se di estremi ignoti, non è sufficiente.

  • art. 29 c.p.a.

    L'impugnazione di un provvedimento amministrativo deve essere proposta entro il termine decadenziale di 60 giorni; il decorso del termine dalla notificazione del primo rifiuto ne avrebbe comunque impedito la tardiva impugnazione nel giudizio contro il successivo provvedimento.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è plurimotivato, la legittimità di una sola motivazione autonomamente idonea a sorreggerlo è sufficiente a giustificarne la conservazione, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori censure rivolte contro le altre motivazioni.
  • L'impugnazione di un atto amministrativo richiede l'indicazione specifica dell'atto, dell'oggetto della domanda e della data della sua notificazione, comunicazione o conoscenza; una clausola generica di impugnazione di ogni atto presupposto, connesso o dagli estremi ignoti non può supplire a tale onere.
  • Un provvedimento amministrativo notificato all'interessato e non impugnato nel termine decadenziale diviene definitivo e può legittimamente essere posto dall'amministrazione a fondamento del rigetto o dell'irricevibilità di una successiva istanza avente analogo oggetto.
  • La tardiva contestazione di un provvedimento presupposto non può essere recuperata attraverso l'impugnazione del successivo atto che ne richiami gli effetti, quando il termine per impugnare il provvedimento presupposto sia già decorso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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