Cassazione Penale, Sentenza n. 3844/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che ha revocato la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena. I motivi di ricorso sono due: (1) nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza, con censura che la prima notifica (per l'udienza del 21/12/2020) era stata effettuata al difensore d'ufficio mentre la successiva notifica (per il rinvio all'11/02/2021) era stata fatta soltanto al difensore in proprio, e che la Corte non avrebbe correttamente valutato la richiesta di nullità nonostante il decreto di irreperibilità del 27/01/2021; (2) vizio di motivazione per avere la Corte disposto la revoca senza indicare la data di commissione del reato successivo che ha determinato la revoca della sospensione condizionale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla notifica: dagli atti risultava che il decreto di fissazione era stato notificato al difensore d'ufficio (art.157, comma 8-bis) per l'udienza del 21/12/2020, poi l'udienza fu rinviata e la notifica dell'avviso per l'11/02/2021 venne effettuata correttamente al difensore d'ufficio ai sensi dell'art.159, stante il decreto di irreperibilità del 27/01/2021; la giurisprudenza consolidata ammette che, in caso di irreperibilità o latitanza, sia sufficiente la consegna dell'atto al solo difensore. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza generica: la difesa non aveva contestato che il reato successivo fosse stato commesso nel termine rilevante ai sensi dell'art.163 cod. pen., per cui la mancata indicazione della data nel provvedimento non ha costituito vizio validamente dedotto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen.
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Regola la notificazione degli atti al difensore; il primo decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato al difensore d'ufficio ai sensi di questa disposizione
art. 159 cod. proc. pen.
art. 159, cod. proc. pen.
Disciplina la notificazione agli irreperibili/latitanti: la Corte ha ritenuto che la notificazione dell'avviso di udienza di rinvio al solo difensore d'ufficio fosse corretta e idonea a sanare il vizio
art. 160 cod. proc. pen.
art. 160, cod. proc. pen.
Norma collegata alle notificazioni e comunicazioni nei procedimenti penali; richiamata nella fase di valutazione delle irregolarità procedurali
art. 177 cod. proc. pen.
art. 177, cod. proc. pen.
Riguarda disposizioni sulla comunicazione e notificazione degli atti processuali nella fase esecutiva; richiamata nel complesso del vizio di notificazione
art. 178 cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede modalità e termini per alcune notificazioni nella procedura; citata tra le norme rilevanti in tema di notifiche
art. 179 cod. proc. pen.
art. 179, cod. proc. pen.
Ulteriore disciplina sulle notificazioni e sulle conseguenze delle stesse nelle fasi processuali
art. 185 cod. proc. pen.
art. 185, cod. proc. pen.
Norma relativa alle formalità di notificazione e ai relativi effetti; richiamata nel contesto della verifica della regolarità delle notificazioni
art. 666 cod. proc. pen.
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Norma della procedura esecutiva penale richiamata tra le disposizioni pertinenti alla materia dell'esecuzione della pena
art. 168 cod. pen.
art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena in presenza di determinate condizioni (ad es. commissione di un nuovo delitto entro termini previsti); è la disposizione sostanziale che giustifica la revoca impugnata
art. 163 cod. pen.
art. 163, comma primo, cod. pen.
Fissa il termine entro il quale la commissione di un nuovo reato determina la perdita del beneficio della sospensione; la Corte ha osservato che la difesa non ha contestato che il reato fosse commesso entro tale termine
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per la somma di euro 3.000,00 a carico del ricorrente
Massime di principio
- In procedura esecutiva, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza al difensore d'ufficio è valida; se l'imputato diviene irreperibile/latitante, la successiva notificazione ai sensi dell'art.159 al solo difensore è sufficiente e sanante.
- Quando un'udienza viene rinviata, la corretta notifica dell'avviso di fissazione della nuova udienza al difensore previsto dalla legge può sanare eventuali irregolarità formali della prima notifica.
- Le censure sulla mancanza di specifiche indicazioni (es. data del reato) nella motivazione sono generiche se la parte non contesta l'elemento sostanziale rilevante (ad es. che il reato sia stato commesso nel termine previsto dalla norma che legittima la revoca).
- Le eccezioni processuali relative a nullità di notifica devono essere specificamente e tempestivamente dedotte e comprovate negli atti per poter determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; è quindi importante valutare il merito sostanziale e la concretezza delle censure prima di proporre ricorso.
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