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Sentenza

Sentenza n. 2543/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 472/2025 nella parte relativa al pagamento delle spese di giudizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore di spese processuali)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia n. 472/2025, deducendo la mancata corresponsione, da parte della Questura di Agrigento, delle spese di lite liquidate nel giudizio di cognizione. Il ricorso è stato notificato e depositato il 20 gennaio 2026. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha prodotto documentazione attestante il pagamento della somma dovuta, effettuato il 20 febbraio 2026. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’amministrazione ha adempiuto all’obbligo di pagamento delle spese liquidate dalla sentenza posta in esecuzione. Ha tuttavia condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, rilevando che l’amministrazione si è attivata per adempiere soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 600,00, oltre oneri e restituzione del contributo unificato. È stata disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una piena soddisfazione della pretesa azionata, come avvenuto con il pagamento delle spese dovute in esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all’obbligo imposto da una precedente sentenza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza se il pagamento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessaria l’instaurazione del processo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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