Cassazione Civile, Ordinanza n. 31133/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale che, in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione, aveva confermato un compenso a vacazioni di euro 500,00 per l'attività svolta quale perito di parte. Il professionista sosteneva che il compenso dovesse essere liquidato ai sensi dell'art. 25 del d.m. 30 maggio 2002, con criterio tariffario per ciascun reperto biologico esaminato, e non a tempo. Deduceva inoltre che gli importi tariffari non essendo aggiornati non poteva applicarsi la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis T.U. spese di giustizia. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva accertato in fatto che l'attività concretamente svolta era limitata alla presenza per circa un'ora e mezza alle operazioni peritali, al prelievo di campioni salivari, alla redazione di note tecniche molto sintetiche e alla mancata partecipazione agli accertamenti oggetto della relazione della Polizia scientifica, con conseguente impossibilità di esprimere un parere sui risultati di tali accertamenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto incensurabile la scelta del giudice di merito di liquidare il compenso a tempo e non secondo il criterio percentuale/tariffario, poiché l'attività prestata non era stata ritenuta una vera consulenza o perizia riconducibile all'art. 25 d.m. 30 maggio 2002, ma un'attività diversa e sostanzialmente limitata. Ha inoltre escluso la fondatezza della doglianza sull'art. 106-bis T.U. spese di giustizia, osservando che la riduzione di un terzo non era stata in concreto applicata, essendo stato riconosciuto l'intero importo liquidato a vacazioni; il richiamo a tale norma era quindi irrilevante. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del Ministero. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
norma utilizzata per l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi
art. 25 d.m. 30 maggio 2002
prevede un onorario per perizia o consulenza tecnica su materiale biologico o tracce biologiche; il criterio tariffario opera solo se l'attività effettivamente svolta rientra nella previsione tipica
art. 1 d.m. 30 maggio 2002
richiamato dal giudice di merito come base della liquidazione a vacazioni
art. 106-bis T.U. spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002)
la censura è stata ritenuta infondata perché la riduzione di un terzo non risultava applicata nel caso concreto
art. 54 d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel contesto della mancata adeguatezza degli importi tariffari, ma non decisivo nel caso concreto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il criterio di liquidazione a vacazioni è applicabile quando l'attività del consulente/perito non rientri in una specifica previsione tariffaria oppure quando, per la natura dell'incarico, non sia possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che l'ausiliario non ha svolto una reale attività di esame o valutazione dei reperti secondo il paradigma tariffario invocato, la scelta di liquidare il compenso a tempo è incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- La doglianza relativa alla riduzione di cui all'art. 106-bis T.U. spese di giustizia è infondata se dagli atti risulta che tale riduzione non è stata in concreto applicata.
- Il richiamo ad una norma sulla riduzione tariffaria non incide sulla legittimità della liquidazione quando il giudice abbia riconosciuto integralmente l'importo determinato secondo il criterio ritenuto applicabile.
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