Cassazione Penale, Sentenza n. 28726/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Solla: si deduceva la nullità della prosecuzione del processo e della notifica del decreto di citazione a giudizio perché l'imputato era stato dichiarato irreperibile (decreto P.M. 20/06/2012) e il giudice di primo grado, pur avendo disposto nuove ricerche nel 2016 senza esito, aveva proceduto in contumacia anziché sospendere il processo ai sensi dell'art. 420‑quater c.p.p. Amedeo: si contestava l'esclusione della recidiva (che avrebbe determinato l'estinzione del reato per prescrizione prima dell'appello) e si sosteneva che il rinvio del dibattimento motivato dall'adesione dei difensori all'astensione di categoria non avrebbe sospeso il termine di prescrizione in mancanza di una formale dichiarazione del giudice.
La decisione
Per Solla: il ricorso è ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che, essendo emersa l'irreperibilità, doveva operare la sospensione del processo ai sensi dell'art. 420‑quater; l'applicazione della disciplina della contumacia all'irreperibile rendeva invalida la citazione sostitutiva al difensore; conseguentemente è stata dichiarata la nullità delle sentenze di primo grado e di appello e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Vercelli per il prosieguo. Per Amedeo: il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; la Corte ritenuto corretta l'applicazione della sospensione del termine di prescrizione per i rinvii dovuti all'astensione dei difensori anche senza formale provvedimento del giudice; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto‑Legge n. 137/2020, art. 23, comma 8
Regola la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata per la concentrazione scritta del procedimento in Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 420‑quater
La Corte interpreta la norma come disposizione che impone la sospensione del processo quando l'imputato è irreperibile; la sospensione è obbligatoria e impedisce l'applicazione della disciplina ordinaria della contumacia all'irreperibile.
Codice di procedura penale, art. 604, comma 5‑bis
"nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420‑ter o dell'articolo 420‑quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado..."
Prevede la nullità della sentenza emessa nei confronti dell'imputato irreperibile quando il processo non è stato sospeso; la nullità è considerata assoluta e rilevabile d'ufficio.
Legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 3, che ha introdotto art. 604 comma 5‑bis)
Norma di riferimento che ha introdotto la tutela della posizione dell'irreperibile opponendo la disciplina della contumacia quando non applicabile.
Codice di procedura penale, art. 179, comma 1, lett. b)
Richiamato per sottolineare che la citazione sostitutiva al difensore è sostanzialmente omessa quando si applica illegittimamente la contumacia all'irreperibile.
Codice penale, art. 161
Utilizzato per spiegare che la sospensione del procedimento (e i suoi effetti sulla prescrizione) opera anche per i periodi di rinvio per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensore.
Codice di procedura penale, art. 581
Richiamato nella parte che riguarda i requisiti dell'atto di impugnazione; la sua inosservanza può determinare inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura penale, art. 129
Citate le norme che regolano le cause di non punibilità e il loro accertamento in Cassazione; la Corte ricorda che l'inammissibilità per manifesta infondatezza preclude la dichiarazione di non punibilità d'ufficio.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente il cui ricorso è dichiarato inammissibile.
Legge n. 67/2014, art. 15‑bis
Richiamata la deroga prevista dall'art. 15‑bis che non si applica se l'imputato è stato già dichiarato irreperibile; in tale caso prevale la disciplina della sospensione prevista per l'irreperibilità.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato formalmente dichiarato irreperibile, il processo deve essere sospeso ai sensi dell'art. 420‑quater c.p.p.; non è applicabile la disciplina ordinaria della contumacia a danno dell'irreperibile.
- La celebrazione del processo nonostante l'irreperibilità e la mancata sospensione determina la nullità della sentenza a tutela della posizione dell'imputato (nullità assoluta, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 604, comma 5‑bis).
- La notifica "sostitutiva" al difensore, quando applicata in presenza di irreperibilità, può essere sostanzialmente omessa e quindi invalida.
- I rinvii del dibattimento disposti per adesione dei difensori all'astensione di categoria o per impedimento del difensore producono effetti sospensivi sul termine di prescrizione anche senza una formale dichiarazione del giudice.
- Un ricorso per cassazione manifestamente infondato o privo dei requisiti formali può essere dichiarato inammissibile; in tal caso il giudice non può dichiarare d'ufficio cause di non punibilità (p.es. estinzione per prescrizione).
- Quando la Corte annulla per violazioni connesse all'irreperibilità, normalmente dispone la restituzione o trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la prosecuzione del procedimento.
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