Sentenza del 29/01/2018 n. 341 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imu- Ici - Rendite castali - Atti attributivi/modificativi - Efficacia - Accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza stabilisce che la notificazione è necessaria affinché la rendita catastale produca effetti nei confronti del contribuente, ma non limita l'utilizzabilità della rendita alle sole annualità successive alla notifica. La rendita notificata può quindi essere impiegata per ricalcolare la base imponibile e accertare o liquidare imposte relative ad annualità ancora non prescritte o decadute.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'efficacia temporale degli atti catastali attributivi o modificativi delle rendite di terreni e fabbricati ai fini dell'IMU/ICI. Il principio affermato è che la rendita catastale non può essere utilizzata per determinare la base imponibile nei confronti dell'intestatario prima della notificazione dell'atto da parte dell'ufficio territorialmente competente. Tuttavia, una volta notificata, la rendita può essere applicata anche alle annualità d'imposta precedenti ancora soggette ad accertamento o liquidazione.
Norme richiamate
Disciplina IMU/ICI sulla determinazione della base imponibile mediante rendita catastale
La base imponibile degli immobili deve essere determinata sulla base della rendita catastale, ma la rendita attributiva o modificativa è opponibile al contribuente soltanto dalla data della sua notificazione.
Principio di efficacia degli atti catastali attributivi o modificativi della rendita
La notificazione condiziona l'efficacia dell'atto nei confronti dell'intestatario, ma, una volta effettuata, consente l'utilizzo della rendita per tutte le annualità ancora suscettibili di accertamento o liquidazione.
Massime di principio
- Una rendita catastale nuova o modificata non può essere utilizzata contro il contribuente prima che l'atto sia stato regolarmente notificato.
- La notificazione non produce necessariamente effetti soltanto per il futuro: dopo la notifica, la rendita può essere applicata anche a periodi d'imposta precedenti, purché l'accertamento o la liquidazione siano ancora legalmente possibili.
- Per verificare la legittimità di un accertamento occorre distinguere tra la data di decorrenza della rendita e la data di notificazione dell'atto.
- L'amministrazione non può fondare un recupero d'imposta su una rendita mai notificata, ma può utilizzare una rendita notificata per annualità non ancora prescritte o decadute.
- Il contribuente deve verificare sia la regolarità e la data della notificazione, sia i termini di prescrizione e decadenza relativi all'annualità oggetto di accertamento.
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