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Sentenza

Sentenza n. 1088/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0043482.29-10-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna: - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Giustizia amministrativa202413782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, di un titolo spagnolo di specializzazione su posto di sostegno, unitamente al parere negativo ministeriale e agli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna. Contestava inoltre il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al corso denominato "Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo", asseritamente frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati, nonché il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. Il testo non espone specifici motivi di legittimità, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore della ricorrente, secondo cui la propria assistita non aveva più interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego, del parere negativo e degli atti connessi. Le spese di lite sono state compensate in ragione dei plurimi indirizzi giurisprudenziali esistenti in materia.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007

    Costituiva la base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna; la norma non è stata interpretata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato; la relativa legittimità non è stata esaminata.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate dal giudice; il testo non specifica un'autonoma interpretazione della norma.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di merito.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa in udienza dal difensore della parte ricorrente consente la definizione del giudizio in rito, con regolazione delle spese secondo una valutazione equitativa del giudice; nel caso esaminato, le spese sono state compensate in considerazione dell'esistenza di plurimi indirizzi giurisprudenziali sulla materia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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