Sentenza n. 1050/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 903/2023 n. 63/2024 del 24.1.2024 la quale ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di percepire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) per un importo complessivo pari ad € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994. Voglia altresì nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario ivi compreso il rimborso del contributo unificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e alle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, n. 63 del 24 gennaio 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente a ottenere il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre rivalutazione e interessi nei limiti del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, l. 724/1994, condannando il Ministero a mettere a disposizione la Carta e al pagamento delle spese di giudizio. L'Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese legali, senza dimostrare la materiale corresponsione delle somme e l'attribuzione del beneficio principale. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure attuative del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il titolo esecutivo era stato notificato all'organo competente e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, senza che fosse completata l'esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite nel titolo giudiziale. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto entro i successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza, attribuite al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il ricorso per l'ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione le attività necessarie per l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Stabilisce i limiti applicabili al cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi sulle somme dovute in esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997, modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente prima dell'avvio dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha ritenuto tale termine ampiamente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997
Consente, ove necessario, il pagamento in conto sospeso; il commissario ad acta è stato autorizzato a valersene per assicurare l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è fondato quando, nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione competente, il comando giudiziale non sia stato integralmente eseguito; l'esecuzione parziale delle sole statuizioni accessorie non esclude l'inadempimento rispetto all'obbligo principale.
- Decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, la pubblica amministrazione non può opporre tale termine alla richiesta di esecuzione del titolo giudiziale, purché il titolo sia stato notificato all'organo competente alla liquidazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, contestualmente, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per l'ottemperanza può essere autorizzato a utilizzare il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, qualora ciò sia necessario per dare effettiva esecuzione al giudicato.
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