Ordinanza n. 31/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di informazione interdittiva antimafia del Prefetto di Reggio Emilia del 18 marzo 2024, emesso nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, titolare della ditta -OMISSIS- con sede in -OMISSIS- (procedimento prot. n. -OMISSIS-/AreaI/Comunicazione); - dei non conosciuti verbali, ove esistenti, delle riunioni del Gruppo interforze del 21 febbraio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia del Prefetto di Reggio Emilia del 18 marzo 2024, nonché eventuali verbali delle riunioni del Gruppo interforze
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia adottata nei suoi confronti e gli eventuali verbali delle riunioni del Gruppo interforze. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti né esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro l’interdittiva. Il TAR ha rilevato l’assenza di recente attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione e ha disposto che la ricorrente dichiari motivatamente, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione di merito, aggiornando e documentando la situazione relativa alla vicenda e indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ha inoltre disposto che l’amministrazione verifichi la completezza della propria attività difensiva e riferisca su eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano derivare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell’informazione interdittiva antimafia. Ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti: la ricorrente deve precisare e documentare l’attuale permanenza dell’interesse al ricorso e l’amministrazione deve completare, se necessario, la propria difesa e riferire sulle sopravvenienze rilevanti. La mancata ottemperanza potrà essere valutata come comportamento processuale significativo dell’eventuale sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a.; in tale evenienza il ricorso potrà essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese non sono state definite. È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
La mancata attività processuale della parte, anche dopo un’ordinanza istruttoria volta ad accertare la permanenza dell’interesse, può consentire al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice anche ai fini della ricostruzione della permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può costituire elemento valutabile ai fini dell’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce fondamento del provvedimento di oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare la parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando non risulti compiuta da tempo alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre un’istruttoria finalizzata ad accertare l’attualità dell’interesse, chiedendo alla parte ricorrente una dichiarazione motivata e documentata sulle sopravvenienze e sull’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
- Se la parte ricorrente rimane inerte dopo un’ordinanza istruttoria espressamente volta ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può desumere dal comportamento processuale un implicito ma inequivoco disinteresse alla definizione della controversia e dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento di prova della possibile sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Come è indicizzato
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