Cassazione Penale, Sentenza n. 10576/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la decisione della Corte d'appello di Torino per vari motivi principali. Janko Salkanovic denunciava: (i) il mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare nonostante l'entità della pena; (ii) l'illegittimità della confisca disposta (in particolare del dossier titoli), sostenendo che la declaratoria di prescrizione del reato di intestazione fittizia (capo 70) osterebbe alla confisca allargata diretta e che l'applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. sarebbe retroattiva e contraria alla giurisprudenza Massini. Le altre ricorrenti (Silvia, Sabina, Fehima, Fikreta) contestavano la qualificazione giuridica della confisca (definita dalla Corte come "confisca allargata diretta"), sostenendo che si era in realtà davanti a una misura punitiva/di equivalente inidonea ratione temporis, che mancava l'accertamento della provenienza illecita dei singoli beni, della quota individuale in caso di concorso e della proporzionalità, nonché che erano state omesse adeguate valutazioni sui conti cointestati e sulle possibili origini lecite anteriori al 2007.
La decisione
La Corte di Cassazione ha disposto: (i) annullamento parziale della sentenza impugnata nei confronti di Janko Salkanovic limitatamente al capo 70 (intestazione fittizia del dossier titoli) con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino, perché la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato le ragioni che portarono alla declaratoria di prescrizione e non aveva esaminato le censure difensive specifiche su quel capo; (ii) il ricorso di Janko è inammissibile per il resto (compreso il motivo sulla pena sostitutiva, ritenuto manifestamente infondato); (iii) i ricorsi di Silvia Hazdovic, Sabina Sulejmanovic, Fehima Hadzovic e Fikreta Sulejmanovic sono inammissibili; (iv) la Corte ha confermato la legittimità della confisca allargata (per sproporzione) così come definita dalla Corte territoriale, ritenendo applicabile la confisca allargata anche in presenza di estinzione del reato per prescrizione (la confisca allargata è considerata misura di sicurezza atipica non assoggettabile al divieto di retroattività delle norme di sfavore previsto per misure di carattere sanzionatorio); (v) la Corte ha, tuttavia, precisato che la confisca diretta o la confisca per equivalente (nella loro versione estesa) non possono essere applicate tout court per fatti anteriori alle modifiche legislative introdotte dopo il luglio 2007 che hanno esteso tali istituti ai reati in questione; (vi) per le ricorrenti donne è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di €3.000 alla Cassa delle Ammende; (vii) dunque, salvo il rinvio limitato sul capo 70 di Janko, le statuizioni di merito sono state confermate e i ricorsi dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 578-bis cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'art. 578-bis (che disciplina la confisca per equivalente in relazione alla prescrizione) non sia applicabile retroattivamente alle forme di confisca che presentino una componente sanzionatoria. Tuttavia ha precisato che la confisca allargata, considerata misura di sicurezza atipica dalla giurisprudenza, può essere disposta anche dopo la prescrizione in quanto non soggetta alla limitazione di retroattività prevista per norme di sfavore.
art. 240-bis cod. pen.
Richiamato come norma di riferimento per la confisca per sproporzione/allargata; la Corte ha valorizzato la distinzione tra comma 1 (confisca allargata/per sproporzione) e comma 2 (confisca per equivalente), evidenziando limiti di applicabilità in rapporto alla data dei fatti.
art. 12-sexies, d.l. n. 306/1992 (l. 356/1992)
Norma storica che consentiva la confisca allargata per alcuni reati cd. "spia"; usata come base normativa originaria per la confisca allargata relativa ai fatti anteriori al 2007.
art. 63 d.lgs. n. 231/2007 (introduzione art. 648-quater cod. pen.)
La Corte ha ricordato che l'estensione della confisca diretta o per equivalente ai reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter è avvenuta in epoca successiva ai fatti (dopo luglio 2007) e quindi tali forme di confisca non potevano trovare base legale per i fatti anteriori.
art. 648-bis cod. pen.
Reato richiamato come presupposto (ricettazione/intestazione fittizia di beni). La Corte ha rilevato che, pur essendo accertata la responsabilità, le forme estese di confisca richiedenti norme introdotte successivamente non erano applicabili se non nei limiti consentiti dalla disciplina vigente al tempo del fatto.
art. 648-ter cod. pen.
Reato collegato a reimpiego/posizioni fondi; analoghe considerazioni temporali e di inquadramento della confisca rispetto alla normativa vigente al tempo della commissione dei fatti.
art. 12-ter d.l. n. 306/1992
Norma citata in relazione alla confisca per equivalente storica; la Corte ha chiarito i limiti della estensibilità di istituti similari e la loro applicabilità in relazione alla data dei fatti.
Giurisprudenza citata (Sezioni Unite: Massini, Esposito, Lucci, Montella; Cassazione: Ronca, Rossi, Tinè ecc.)
La Corte ha fatto ampio riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezioni Unite e sezioni semplici) per delineare i confini tra confisca diretta, confisca per equivalente e confisca allargata: in particolare Massini (nozione restrittiva di confisca diretta del danaro che richiede prova della derivazione causale), Esposito (divieto di retroattività per norme di sfavore in materia di confisca per equivalente), e le sentenze che hanno affermato la possibilità di applicare la confisca allargata anche in caso di prescrizione in quanto misura atipica/di sicurezza.
Massime di principio
- Se i fatti sono anteriori alle modifiche legislative che hanno introdotto o esteso la confisca diretta/per equivalente per determinate fattispecie (es. modifiche successive al luglio 2007), non si può applicare automaticamente la confisca diretta o per equivalente nella loro versione estesa; occorre verificare la base legale vigente al tempo del fatto.
- La confisca allargata o per sproporzione può essere considerata una misura di sicurezza atipica e, secondo la giurisprudenza citata, può essere disposta anche se il reato è estinto per prescrizione dopo una sentenza di condanna (articolazione giurisprudenziale che rende possibile la confisca anche in caso di prescrizione, purché sussistano i relativi presupposti probatori).
- Il giudice deve motivare con rigore la qualificazione giuridica della confisca (diretta vs. per equivalente vs. allargata), esplicitando il percorso probatorio: titolarità/disponibilità dei beni, sproporzione rispetto a reddito/dichiarazioni, ragionevolezza temporale tra acquisizione e reato, e l'impossibilità di giustificare la provenienza lecita.
- In ipotesi di concorso di persone, è necessario (ed utile per la difesa) distinguere e quantificare il contributo e la quota di arricchimento attribuibili a ciascun coimputato; la mancata individuazione può essere oggetto di censura, ma la Corte richiede che la difesa alleghi elementi concreti sull'origine lecita dei beni.
- L'art. 578-bis cod. proc. pen. (che regola effetti della prescrizione sulla confisca per equivalente) non può essere applicato retroattivamente alle forme di confisca che abbiano componente punitiva; tuttavia, l'applicabilità concreta dipende dalla qualificazione giuridica della misura (se si tratta di misura di sicurezza/allo scopo di prevenzione o di misura a valenza sanzionatoria).
- La richiesta di pena sostitutiva è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito: fattori come gravità dei fatti, modalità professionali di commissione, pregresse condanne e capacità a delinquere possono legittimamente condurre al diniego anche se la pena comminata è tecnicamente sostituibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10517/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10541/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10506/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10509/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10510/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10516/2026 del 19/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →