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Sentenza

Sentenza del 08/02/2016 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Recupero per le sole sanzioni - Mancato invio dell'"avviso bonario" di cui all'art. 6, comma 5 dello statuto del contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente lamentava il mancato invio dell’“avviso bonario” previsto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente. Sosteneva che, se la comunicazione fosse stata inviata e le somme fossero state pagate tempestivamente, avrebbe potuto beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo. La contestazione riguardava quindi il recupero delle sole sanzioni applicate per l’utilizzo di crediti d’imposta in compensazione oltre i limiti consentiti.

La decisione

La pretesa del contribuente non è stata accolta. L’Agenzia delle Entrate non era obbligata a inviare la comunicazione di irregolarità, poiché l’utilizzo di crediti in compensazione oltre i limiti previsti non rientra tra le fattispecie di riscossione derivanti dai controlli automatici per le quali è dovuto l’avviso bonario. Di conseguenza, il contribuente non aveva diritto alla riduzione delle sanzioni a un terzo per mancato invio della comunicazione.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L’obbligo di comunicazione preventiva non opera in modo generalizzato, ma solo nelle ipotesi previste dalla norma, in particolare quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione nell’ambito dei controlli automatizzati o formali.

  • Disciplina dei controlli automatici e della definizione agevolata delle somme dovute

    riduzione al terzo delle sanzioni

    La riduzione delle sanzioni a un terzo presuppone che la comunicazione di irregolarità sia dovuta e che il contribuente paghi tempestivamente quanto richiesto. Tale beneficio non si applica automaticamente a ogni recupero tributario.

  • Normativa sui limiti di utilizzazione dei crediti d’imposta in compensazione

    utilizzo di crediti di imposta in compensazione oltre i limiti previsti

    L’indebita compensazione oltre i limiti costituisce una violazione autonomamente accertabile e non rientra necessariamente nella procedura dei controlli automatici che impone l’invio dell’avviso bonario.

Massime di principio

  • L’avviso bonario non è obbligatorio per ogni contestazione fiscale: occorre verificare se la specifica fattispecie rientra tra quelle per le quali la legge impone la comunicazione preventiva.
  • La riduzione delle sanzioni a un terzo dipende dall’esistenza di un obbligo di invio dell’avviso bonario; il mancato invio non dà automaticamente diritto alla riduzione.
  • Il recupero di crediti d’imposta utilizzati in compensazione oltre i limiti può essere effettuato senza preventiva comunicazione di irregolarità, se la contestazione non deriva da un controllo automatico della dichiarazione.
  • Per valutare la legittimità della sanzione occorre distinguere tra errori rilevati tramite controllo automatizzato, per i quali può essere previsto l’avviso bonario, e violazioni autonome relative all’utilizzo indebito o eccedente di crediti in compensazione.

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