Cassazione Civile, Ordinanza n. 29744/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Poiché la rinuncia non era stata accettata dalla controparte, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente, con distrazione ai procuratori antistatari. Nessuna statuizione è stata resa sui motivi originariamente proposti.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia giungeva in Cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Salerno. La parte ricorrente aveva proposto un ricorso articolato in quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha verificato che la rinuncia fosse rituale, perché sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore munito di procura/poteri. Non risultando però l'accettazione della controparte, il giudizio non è stato definito nel merito ma è stato dichiarato estinto. La Corte ha inoltre applicato il principio di causalità per porre le spese del giudizio di legittimità a carico della parte che aveva proposto e poi rinunciato al ricorso, disponendo la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
in mancanza di accettazione della rinuncia, il giudizio si estingue ma la parte rinunciante può essere condannata alle spese in applicazione del principio di causalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente sottoscritta dalla parte e dal difensore munito di poteri, è valida come atto processuale estintivo.
- In difetto di accettazione della controparte, la rinuncia determina l'estinzione del giudizio senza decisione nel merito.
- Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di causalità e possono essere poste a carico della parte che ha introdotto il ricorso e poi vi ha rinunciato.
- La distrazione delle spese può essere disposta in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari quando ne ricorrano i presupposti processuali.
Come è indicizzato
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