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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12416/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. per residuo pena di 3 anni, 11 mesi e 13 giorni. Il ricorrente contestava: a) l'erronea applicazione dell'art. 656 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.; b) la nullità dell'ordinanza per notifica dell'ordine di esecuzione avvenuta dopo l'udienza fissata per la misura alternativa, con pretesa lesione del diritto di difesa; c) la mancata considerazione di elementi favorevoli e il travisamento dei fatti, lamentando motivazione incompleta e non valutazione delle circostanze di reinserimento (es. attività lavorativa presso il ristorante del figlio).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione processuale: il ricorrente aveva firmato l'istanza del 23 aprile 2024, di fatto esercitando la facoltà che ora contestava, per cui non sussiste lesione del diritto di difesa per la sequenza delle notifiche. Inoltre il Collegio ha osservato che il motivo era rivolto impropriamente verso l'ordinanza del Tribunale mentre, se presente, il vizio avrebbe riguardato l'ordine di esecuzione; la censura sulla mancata valutazione di elementi favorevoli è stata dichiarata inammissibile per genericità, perché il ricorrente non ha specificato quali elementi il Tribunale avrebbe omesso o travisato. Conseguentemente è stata confermata la piena discrezionalità del Tribunale nel valutare la gravità dei reati, la personalità del condannato e il mancato rispetto di misure di prevenzione, e disposto il pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; il Tribunale ha valutato negativamente la sussistenza delle condizioni per concedere tale misura in considerazione della gravità dei reati e della personalità del condannato.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti: i reati contestati rientrano in questa fattispecie ed hanno contribuito alla valutazione negativa sulla pericolosità e riproposizione delinquenziale.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Previsione concernente l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; richiamata per la gravità della condotta e per il profilo personale del condannato.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Norma sulle impugnazioni davanti alla Corte di Cassazione; il ricorrente ha dedotto violazioni di questa norma in relazione alla corretta impugnazione dell'atto impugnato, ma il Collegio ha ritenuto la censura infondata o mal diretta.

  • artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.

    Riferimenti procedurali richiamati nel motivo; la Corte ha ritenuto che le eccezioni relative alla procedura di notifica e di impugnazione non abbiano efficacia nel caso concreto, anche per aver il ricorrente firmato l'istanza.

  • Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro), Rv. 220094

    Precedente giurisprudenziale utilizzato per affermare il principio secondo cui, in certi vizi processuali, è possibile consultare gli atti; qui è stato richiamato per valutare la natura processuale del vizio dedotto e la rilevanza della firma dell'istanza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La sottoscrizione dell'istanza da parte del detenuto può essere considerata come esercizio effettivo della facoltà che poi si contesta: difficilmente si potrà invocare nullità di provvedimenti per notifiche se il ricorrente ha già firmato e presentato l'istanza.
  • La correttezza della impugnazione richiede di indicare l'effettivo provvedimento che si contesta: non sempre è ammissibile impugnare un'ordinanza del Tribunale quando il vizio riguarda l'ordine di esecuzione; errore di destinatario del motivo può portare al rigetto.
  • Le censure generiche sulla motivazione (omessa valutazione di elementi favorevoli o travisamento dei fatti) sono inammissibili se non specificano quali elementi sarebbero stati omessi o travisati e in che modo ciò avrebbe inciso sulla decisione.
  • Nelle richieste di misure alternative il Tribunale di Sorveglianza valuta la gravità del reato, i precedenti e il rispetto di misure di prevenzione: recidive, reati gravi e inosservanze di misure di prevenzione tendono a ostacolare l'accesso all'affidamento.
  • Il fatto che l'attività lavorativa proposta sia svolta in ambito familiare (es. presso il ristorante del figlio) può essere valutato dal giudice come elemento insufficiente, da solo, a dimostrare un adeguato percorso di reinserimento e revisione critica.
  • In sede di Cassazione, quando si deducono vizi procedurali è importante documentare e specificare con precisione i profili di nullità o illegittimità e la loro incidenza sul diritto di difesa, altrimenti le censure rischiano di essere ritenute infondate o inammissibili.

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