Cassazione Civile, Ordinanza n. 21189/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società, dichiarata fallita dal tribunale su istanza dell'Agenzia delle Entrate, aveva proposto reclamo ex art. 18 legge fallimentare contro la sentenza dichiarativa di fallimento. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che la società, già cancellata dal registro delle imprese prima della dichiarazione di fallimento, fosse priva di legittimazione attiva; secondo quella decisione, la cancellazione avrebbe estinto la società e il reclamo avrebbe potuto essere proposto solo dal liquidatore in proprio o dai soci. Il ricorso per cassazione denuncia la violazione dell'art. 10 legge fallimentare e dell'art. 24 Cost., sostenendo che il liquidatore della società fallita, pur cancellata, sia legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità consolidata.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, rilevando che il principio consolidato delle Sezioni Unite impone di ritenere che, quando una società sia cancellata dal registro delle imprese, sia il procedimento per la dichiarazione di fallimento sia le successive impugnazioni si svolgano nei confronti della società, per essa del suo legale rappresentante. La sentenza impugnata è quindi cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 18 legge fall.
legittima al reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento chiunque vi abbia interesse; la Corte richiama tale formula per escludere che la cancellazione della società impedisca il reclamo proposto in suo nome per mezzo del legale rappresentante.
art. 10 legge fall.
non comporta la sopravvivenza della società come fictio iuris, ma consente che il soggetto estinto sia comunque dichiarato fallito; la Corte richiama la norma nel solco della giurisprudenza consolidata, respingendo l'idea che l'estinzione precluda le fasi impugnatorie.
art. 2495, comma 2, c.c.
la sentenza d'appello lo leggeva come incompatibile con la sopravvivenza della società, ma la Cassazione non condivide tale impostazione e riafferma la continuità processuale della società estinta nelle fasi fallimentari.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di garantire la tutela giurisdizionale e quindi la possibilità di proporre reclamo contro la dichiarazione di fallimento.
Massime di principio
- Nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, la dichiarazione di fallimento e le impugnazioni successive devono svolgersi nei confronti della società, rappresentata dal suo legale rappresentante, senza che la cancellazione elimini la legittimazione processuale nelle fasi concorsuali.
- L'estinzione della società per cancellazione non impedisce la proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, poiché il fallimento può colpire anche il soggetto estinto e le impugnazioni vanno coordinate con questa disciplina.
- A fronte di un orientamento di legittimità consolidato, il giudice di merito non può dichiarare inammissibile il reclamo fondandosi sulla sola cancellazione della società dal registro delle imprese, se ciò determina una irragionevole discriminazione rispetto alle modalità di intestazione del reclamo da parte del legale rappresentante.
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