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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1186/2020 del 21/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coeredi venditori)

La controversia

I promittenti venditori avevano convenuto nel 2004 la cessione delle quote della società titolare di un immobile locato e, in relazione a determinati obblighi di indennizzo, avevano fatto prestare una garanzia bancaria a prima richiesta di Euro 300.000 per i primi due anni e di Euro 150.000 per il triennio successivo. Dopo il trasferimento definitivo delle quote, la società acquirente e la società controllata deliberarono una fusione, attuata il 16 novembre 2005 e trascritta il 13 dicembre 2005. La conduttrice dell’immobile contestò la mancata comunicazione dell’operazione ai fini della prelazione legale e agì per il riscatto o, in subordine, per il risarcimento del danno. La società acquirente informò i venditori della controversia e il 13 novembre 2006 escusse la garanzia bancaria, ottenendo il pagamento di Euro 300.000. In primo grado il Tribunale di Milano, con sentenza n. 12372/2008 del 22 ottobre 2008, aveva dichiarato illegittima l’escussione e condannato la società beneficiaria a restituire la somma a due dei venditori, oltre interessi dal 29 gennaio 2008. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 7 agosto 2014, qualificò la garanzia come contratto autonomo a prima richiesta e riconobbe la natura fraudolenta dell’escussione, ma ritenne che i venditori avessero rinunciato in appello all’exceptio doli ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; accolse quindi l’appello principale della società e condannò gli appellati a restituire solidalmente Euro 300.000, rigettando l’appello incidentale sugli interessi. In cassazione i coeredi hanno proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1936, 1950 e 2033 c.c., sostenendo che, una volta pagata la garanzia, il debitore garantito poteva chiedere al beneficiario la restituzione dell’indebito e che la rinuncia all’exceptio doli era irrilevante; (2) nullità per violazione degli artt. 112, 345 e 346 c.p.c., perché non poteva ritenersi rinunciata un’eccezione mai proposta come tale e perché l’abusività dell’escussione era stata già dedotta; (3) omesso esame della cessazione della materia del contendere nella controversia locatizia, risoltasi favorevolmente alla società acquirente; (4) violazione degli artt. 752 e 754 c.c. sulla proporzione del debito attribuito a ciascun coerede.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, considerati congiuntamente, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ha precisato che, qualificata la garanzia come contratto autonomo, nell’azione ex art. 2033 c.c. proposta dal debitore garantito contro il beneficiario rileva l’eventuale condotta fraudolenta o abusiva di quest’ultimo, che rende indebito il pagamento e può essere fatta valere mediante l’exceptio doli. Nel caso concreto l’abusività dell’escussione era stata dedotta e accertata dalla Corte d’appello; tale questione, quale argomentazione e questione di fatto a sostegno della domanda restitutoria, non era soggetta all’onere di specifica riproposizione previsto dall’art. 346 c.p.c. per domande ed eccezioni in senso proprio. Il giudice d’appello aveva dunque errato nel considerare rinunciata la questione e nel trarne il rigetto della restituzione. Il terzo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti. È stato inoltre disposto lo stralcio delle note di udienza depositate dalla società controricorrente, non essendo processualmente previsto tale deposito in udienza di discussione.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.

    Il contratto autonomo di garanzia è espressione dell’autonomia negoziale e ha causa e funzione distinte dalla fideiussione: trasferisce sul garante il rischio economico della mancata esecuzione della prestazione, senza assicurare l’adempimento della stessa obbligazione principale.

  • art. 1952, comma 2, c.c.

    Ne consegue che – al fine della qualificazione del contratto autonomo di garanzia – l’esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponga al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale e la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso, costituiscono indici di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria, nella quale invece il garante ha l’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell’art. 1952 c.c., comma 2, all’evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore.

    Nella fideiussione il garante deve avvisare il debitore principale della richiesta di pagamento, così da consentirgli di opporre le eccezioni relative al rapporto con il creditore; la deroga a tale assetto costituisce indice di autonomia della garanzia.

  • art. 2033 c.c.

    Orbene, la corte di merito ha qualificato la garanzia come contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, con la conseguenza – come inevitabile corollario – che anche, nell’azione di pagamento dell’indebito esperita (come nel caso in esame) dal debitore garantito ex art. 2033 c.c., nei confronti del beneficiario del pagamento rilevi solo il profilo dell’eventuale condotta fraudolenta ed abusiva di quest’ultimo e, dunque, l’esperibilità del rimedio generale dell’exceptio doli, e ciò proprio perchè la fraudolenza dell’escussione della garanzia da parte del beneficiario qualifica come indebito (e, dunque, non dovuto) il pagamento di cui si richiede, ora, la restituzione.

    Quando il debitore garantito agisce ex art. 2033 c.c. contro il beneficiario di una garanzia autonoma a prima richiesta, la restituzione dipende dall’eventuale carattere fraudolento o abusivo dell’escussione, che rende il pagamento indebito.

  • art. 346 c.p.c.

    Sul punto in discussione, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la decadenza di cui all’art. 346 c.p.c., riguarda le domande e le eccezioni in senso proprio non riproposte in sede di appello, e non anche le mere argomentazioni giuridiche, ovvero le questioni di fatto e di diritto addotte a sostegno delle medesime, che devono viceversa ritenersi implicitamente richiamate con la semplice istanza di rigetto dell’impugnazione da parte dell’appellato, anche se esse si fondano sulla deduzione di particolari fatti e sulla loro interpretazione.

    L’art. 346 c.p.c. impone la riproposizione in appello delle domande e delle eccezioni in senso proprio non accolte, ma non delle argomentazioni e delle questioni di fatto o di diritto poste a loro fondamento, che si intendono richiamate con la richiesta di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La corte di merito ha, tuttavia, evidenziato che gli odierni ricorrenti avevano rinunciato, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., a sollevare l’exceptio doli e che, pertanto, in applicazione dell’art. 112 c.p.c., la condotta abusiva in autotutela della EFFE.COM s.r.l. non potesse essere rilevata, con ciò determinando l’accoglimento del gravame.

    La Corte d’appello aveva collegato il divieto di rilevare la condotta abusiva alla ritenuta rinuncia processuale; la Cassazione ha escluso che la questione dell’abusività, già dedotta quale argomentazione a sostegno della domanda restitutoria, fosse soggetta a specifica riproposizione ex art. 346 c.p.c.

  • art. 1936 c.c.

    La parte ricorrente ritiene superfluo l’accertamento della qualificazione giuridica della garanzia prestata dall’istituto di credito come contratto autonomo di garanzia in favore della EFFE.COM s.r.l., anzichè come fideiussione, con le conseguenze giuridiche che ne conseguono in ordine, in primo luogo, alla mancanza di accessorietà della garanzia in riferimento al debito garantito e, non secondariamente, al regime di eccezioni opponibili dal garante e dal debitore principale.

    La qualificazione della garanzia come fideiussione o come contratto autonomo è rilevante perché determina l’accessorietà e il regime delle eccezioni opponibili; la sentenza richiama l’art. 1936 c.c. nel quadro della distinzione tra i due negozi.

  • art. 1950 c.c.

    Con il contratto autonomo di garanzia, si “autonomizza” il rapporto di garanzia rispetto al rapporto base, contrariamente a quanto accade per la fideiussione tipica, con la conseguenza che se il fideiussore paga un debito già estinto, per remissione, per pagamento ovvero per altra causa, non può esercitare azione di regresso nei confronti del debitore principale; sarà il debitore principale, vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato al beneficiario, ad agire in rivalsa, se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di base, sulla base del rapporto di valuta, nei confronti del beneficiario che ha ricevuto dal garante una prestazione non dovuta, mentre la stessa azione di rivalsa del garante verso il debitore ordinante viene esclusa quando il primo abbia adempiuto nonostante disponesse di prove evidenti della malafede del beneficiario, salva la possibilità di agire contro il beneficiario stesso con la condictio indebiti, ai sensi dell’art. 2033 c.c..

    Nel quadro descritto dalla sentenza, il garante autonomo che abbia pagato non può trasferire sul debitore principale le conseguenze del pagamento quando ricorrono le condizioni indicate; il debitore garantito può invece agire contro il beneficiario per la restituzione di quanto non dovuto in base al rapporto sottostante.

  • art. 345 c.p.c.

    Non determinabile dal testo.

    La norma è richiamata nella censura dei ricorrenti relativa alla nullità della sentenza, ma la Corte non ne svolge una distinta applicazione o interpretazione.

  • art. 752 c.c.

    Non determinabile dal testo.

    La norma è menzionata nel quarto motivo, rimasto assorbito; la Corte non ne svolge una distinta applicazione o interpretazione.

  • art. 754 c.c.

    Non determinabile dal testo.

    La norma è menzionata nel quarto motivo, rimasto assorbito; la Corte non ne svolge una distinta applicazione o interpretazione.

Massime di principio

  • Il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione perché non ha funzione di garantire l’adempimento della medesima obbligazione principale, ma trasferisce sul garante il rischio economico della mancata esecuzione della prestazione; la qualificazione dipende dagli elementi negoziali e incide sul regime delle eccezioni.
  • Nel contratto autonomo di garanzia il garante non può opporre le eccezioni relative al rapporto principale, salvo il rimedio dell’exceptio doli e le eccezioni fondate sul contratto di garanzia.
  • Il debitore garantito che agisce contro il beneficiario per la restituzione ex art. 2033 c.c. di quanto pagato in forza di una garanzia autonoma può far valere la natura fraudolenta o abusiva dell’escussione: tale condotta rende indebito il pagamento.
  • Ai sensi dell’art. 346 c.p.c., l’onere di riproposizione in appello riguarda le domande e le eccezioni in senso proprio non accolte, non le argomentazioni giuridiche né le questioni di fatto o di diritto addotte a sostegno delle domande, che si intendono richiamate con la semplice istanza di rigetto dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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