Ordinanza n. 185/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 03232/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi all’efficacia dell’interdittiva antimafia del 2024 e alle conseguenze sulla partecipazione e operatività del raggruppamento temporaneo di imprese
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Campania di reiezione della domanda cautelare. Ha prospettato pregiudizi connessi alla propria operatività nel mercato dei pubblici appalti e alla necessità di assicurare la continuità di un servizio ritenuto essenziale. Il Consiglio di Stato ha esaminato, in via sommaria, anche il fumus boni iuris, rilevando l’effetto ex tunc del ripristino dell’efficacia dell’interdittiva del 2024 e l’assenza, nel ricorso di primo grado, di una specifica censura relativa alla mancata concessione della possibilità di sostituire nel raggruppamento temporaneo la mandante con altra impresa ai sensi dell’art. 95, comma 1, d.lgs. 159/2011. Quanto al periculum in mora, l’appellante ha dedotto rischi patrimoniali derivanti dalla propria operatività nel settore degli appalti pubblici e ragioni di interesse pubblico legate all’essenzialità e continuità del servizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato, sul piano degli effetti, la reiezione della tutela cautelare disposta dal TAR. Pur riservando i profili di fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto decisivo il difetto di periculum in mora. I pregiudizi patrimoniali prospettati dalla società sono stati considerati recessivi rispetto alle esigenze di tutela dell’ordine pubblico sottese agli atti impugnati. Anche l’argomento relativo all’essenzialità e continuità del servizio non è stato ritenuto idoneo a fondare la cautela, trattandosi di un interesse principalmente riferibile all’Amministrazione committente e, comunque, non adeguatamente provato quanto all’indifferibilità degli interventi, tale da non consentire neppure il differimento necessario all’individuazione urgente di un nuovo operatore economico nelle more del giudizio di primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza cautelare del giudice di primo grado.
art. 95, comma 1, d.lgs. 159/2011
È richiamato con riguardo alla possibilità di sostituire nel raggruppamento temporaneo la mandante con altra impresa; il Collegio rileva che tale questione non era stata oggetto di una specifica censura nel ricorso di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, anche quando sussistano o siano prospettati profili di fumus boni iuris, la tutela può essere negata per difetto di periculum in mora quando i pregiudizi allegati dal privato siano recessivi rispetto a esigenze di tutela dell’ordine pubblico.
- L’interesse alla continuità di un servizio pubblico, quando sia invocato dall’operatore economico per ottenere una misura cautelare, deve essere concretamente dimostrato quanto all’essenzialità e all’indifferibilità delle prestazioni; non è sufficiente la mera allegazione della necessità di evitare interruzioni, soprattutto se l’Amministrazione può individuare urgentemente un nuovo operatore.
- Nel bilanciamento cautelare, i pregiudizi patrimoniali derivanti dalla perdita o dalla limitazione dell’operatività nel mercato degli appalti pubblici possono recedere rispetto alle esigenze di tutela dell’ordine pubblico sottese a un’interdittiva antimafia.
- La mancata deduzione, nel ricorso di primo grado, di una specifica censura relativa alla possibilità di sostituire una mandante del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 95, comma 1, d.lgs. 159/2011 impedisce di valorizzare tale questione come elemento decisivo nel giudizio cautelare d’appello, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase.
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