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Legge

L.R. Veneto 1/2015

Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Normativa regionaleL.R. Veneto 1/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina elettorale regionale del Veneto: introduce il limite dei due mandati consecutivi anche per i consiglieri regionali, fissa il tetto di 5 candidati per le liste provinciali di Belluno e Rovigo e corregge varie disposizioni su proclamazione degli eletti e scorrimento dei seggi. Le nuove regole sui mandati si applicano solo ai mandati successivi alle elezioni svolte dopo l’entrata in vigore della legge.

Modifiche alla legge elettorale regionale veneta sul Presidente della Giunta e il Consiglio regionale

Modifiche alla disciplina elettorale regionale veneta

La legge regionale del Veneto n. 1 del 2015 interviene sulla legge regionale n. 5 del 2012 in materia di elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. Il provvedimento aggiorna i limiti alla rieleggibilità, la composizione di alcune liste provinciali e diversi passaggi procedurali relativi alla proclamazione degli eletti.

Limiti ai mandati consecutivi e rieleggibilità

Viene estesa ai consiglieri regionali la logica del limite dei mandati consecutivi già prevista per altre cariche. In particolare:

  • non possono essere immediatamente ricandidati i consiglieri regionali che abbiano rivestito per due mandati consecutivi la carica di componente del Consiglio regionale;
  • le limitazioni previste per i commi richiamati sono riferite alle rispettive cariche;
  • è comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.

Tali disposizioni si applicano solo con riferimento ai mandati successivi alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della legge.

Composizione delle liste provinciali

Per le circoscrizioni provinciali di Belluno e Rovigo viene introdotto un limite specifico alla lunghezza delle liste:

  • le liste provinciali per tali circoscrizioni non possono contenere più di 5 candidati.

Adeguamenti alle regole di ammissione e riduzione delle liste

La legge adegua le norme sul controllo delle liste e sulla loro eventuale riduzione al numero massimo consentito. In particolare, viene richiamato il limite previsto anche dal nuovo comma relativo a Belluno e Rovigo, eliminando il riferimento al solo numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

Rettifiche alla proclamazione degli eletti e allo scorrimento dei seggi

Sono corrette diverse formule della legge elettorale regionale per allineare il procedimento di attribuzione dei risultati al candidato Presidente della Giunta e al candidato collegato che ottiene il miglior risultato immediatamente successivo. In sintesi:

  • la proclamazione del Presidente della Giunta è riferita al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, inclusi quelli considerati da specifiche disposizioni sui voti;
  • il consigliere regionale collegato viene proclamato sulla base del candidato alla Presidenza che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore rispetto al proclamato eletto;
  • analogamente viene corretto il riferimento al seggio consiliare assegnato al candidato Presidente che risulti immediatamente secondo per voti validi.

Ulteriori correzioni testuali

Un’ulteriore modifica di coordinamento sostituisce il riferimento al “quindicesimo” con l’“ottavo” in una disposizione dell’articolo 18 della legge elettorale regionale, senza che nel testo fornito sia indicata una diversa disciplina di dettaglio oltre l’adeguamento lessicale.

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