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Legge

L.R. Veneto 2/2015

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014).

Normativa regionaleL.R. Veneto 2/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua l’ordinamento veneto al diritto UE: sopprime le Commissioni provinciali per l’artigianato trasferendo funzioni alle Camere di commercio, modifica obblighi informativi nel turismo e disciplina l’apertura e il riutilizzo degli open data regionali. Per gli open data prevede un regolamento attuativo entro 24 mesi dall’entrata in vigore.

Legge regionale europea 2014: semplificazione artigianato, turismo e open data

Legge regionale europea 2014: adeguamento dell’ordinamento veneto al diritto UE

La legge della Regione del Veneto interviene per adeguare la normativa regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. La disciplina riguarda in particolare artigianato, turismo e open data, con effetti limitati al territorio regionale.

Semplificazione in materia di artigianato

La parte più rilevante del provvedimento riorganizza le funzioni amministrative in materia artigiana per semplificare le procedure di accesso e di esercizio delle attività di servizio.

  • Le Commissioni provinciali per l’artigianato sono soppresse.
  • Le funzioni amministrative da esse svolte sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che gestiscono l’albo delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese.
  • Tutti i riferimenti alle Commissioni provinciali contenuti nelle leggi regionali devono intendersi riferiti alle Camere di commercio.
  • La Commissione regionale per l’artigianato mantiene funzioni di indirizzo nei confronti delle Camere di commercio.

Regime dell’albo delle imprese artigiane

La legge aggiorna vari profili procedurali e organizzativi della disciplina dell’artigianato.

  • Le Camere di commercio devono comunicare a INPS e Ispettori del lavoro cancellazioni, modificazioni e iscrizioni all’albo entro 10 giorni dal provvedimento.
  • I diritti di segreteria per certificazioni e per gli atti emessi o ricevuti dalle Camere di commercio per la gestione dell’albo sono dovuti nelle misure previste dalla legge statale.
  • È abrogata la precedente disciplina di alcuni istituti e articolazioni organizzative già previsti dalla legge regionale sull’artigianato.
  • La Commissione regionale per l’artigianato resta in carica 5 anni dalla data di insediamento e continua a operare fino alla nomina della nuova commissione, che deve avvenire entro 45 giorni dalla scadenza.

Agenzie per le imprese e avvio di impresa artigiana

Il testo riconosce il ruolo delle agenzie per le imprese accreditate secondo la normativa statale e ne valorizza l’uso per le pratiche artigiane.

  • La Regione riconosce le agenzie per le imprese accreditate ai sensi della normativa statale.
  • Chi intende avviare un’impresa artigiana può rivolgersi a tali agenzie.
  • Le agenzie attestano i requisiti necessari per l’iscrizione all’albo, nonché per modificazioni e cancellazioni, rilasciando una dichiarazione di conformità.
  • La Giunta regionale può adottare i provvedimenti attuativi necessari anche in relazione a future modifiche della normativa statale.

Modifiche correlate ad altre discipline regionali

Per coordinare il sistema regionale, la legge interviene anche su altre normative collegate all’artigianato.

  • Nella disciplina dell’attività di estetista è eliminato il rinvio al parere della competente Commissione provinciale per l’artigianato.
  • Nella legge regionale sul conferimento di funzioni agli enti locali viene soppressa una previsione e sostituita la voce relativa alla gestione dell’albo delle imprese artigiane.
  • Sono abrogati ulteriori commi di una legge regionale del 2010 collegata alla riforma dell’artigianato.

Obblighi informativi in materia di turismo

La legge adegua la disciplina regionale del turismo agli obblighi informativi connessi alle statistiche europee sul turismo.

  • È introdotta una specifica sanzionabilità dell’omessa comunicazione alla Regione, da parte del titolare della struttura ricettiva o dell’agenzia immobiliare/turistica, dei dati su periodo di apertura, camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate.
  • La disposizione riguarda anche le unità abitative ammobiliate a uso turistico gestite tramite mandato o sublocazione.

Open data e riutilizzo dei dati pubblici

Il titolo dedicato agli open data stabilisce i principi regionali per apertura e riuso dei dati pubblici presenti sul portale della Regione.

  • La Regione riconosce i dati aperti come strumento di trasparenza, semplificazione e sviluppo economico.
  • Promuove l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati pubblici, nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale.
  • Sono esclusi i dati non accessibili per legge, quelli coperti da segreto statistico e quelli sottratti da normative su proprietà industriale, protezione dei dati personali, diritto d’autore e altre esclusioni vigenti.
  • Nel portale open data sono pubblicati dati di titolarità regionale o di altri enti pubblici, sulla base di apposite convenzioni.
  • La Giunta regionale deve approvare un regolamento attuativo entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge.

Principi per apertura e riutilizzo

Il regolamento regionale dovrà disciplinare il processo di apertura dei dati e le modalità di riutilizzo.

  • Il processo di apertura si articola in: identificazione dei dati, analisi della pubblicabilità, individuazione dei dati da pubblicare e del loro livello di aggregazione, pubblicazione.
  • Il riutilizzo deve rispettare criteri di qualità, in particolare accuratezza, completezza e attualità.
  • Il riutilizzo è consentito a chiunque, anche per fini commerciali, salvo esclusioni e limiti di legge.
  • In assenza di licenza associata, i dati e documenti pubblicati si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.
  • Le eventuali licenze devono imporre il minor numero possibile di restrizioni.
  • L’attuazione avviene nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Adeguamento automatico alla normativa statale

La legge prevede un meccanismo di coordinamento con le future norme statali di recepimento della direttiva 2013/37/UE.

  • Le disposizioni regionali e il regolamento dovranno essere adeguati a eventuali diverse disposizioni statali.
  • In caso di contrasto, le norme statali si applicano in luogo di quelle regionali fino all’entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

Disposizioni finanziarie e finali

La legge non introduce nuovi oneri per il bilancio regionale.

  • L’attuazione avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  • La legge è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la procedura prevista per gli atti regionali di attuazione del diritto UE.

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