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Legge

L.R. Veneto 43/2014

Interventi temporanei relativi all'assegno vitalizio inerenti la riduzione della spesa pubblica.

Normativa regionaleL.R. Veneto 43/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto introduce una riduzione temporanea e una tantum degli assegni vitalizi lordi mensili, con criteri progressivi per i percettori con reddito IRPEF superiore a 29.500 euro. La misura si applica dal mese successivo all’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2017, estendendosi anche a reversibilità e a chi maturi o percepisca il vitalizio successivamente.

Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio regionale

Riduzione temporanea dell’assegno vitalizio

La legge regionale del Veneto introduce un intervento straordinario di contenimento della spesa pubblica tramite la riduzione temporanea degli assegni vitalizi. La disciplina ha applicazione territoriale limitata alla Regione Veneto ed è costruita come misura una tantum e a tempo determinato.

Ambito temporale di applicazione

La riduzione opera:

  • dal mese successivo all’entrata in vigore della legge;
  • fino al 31 dicembre 2017;
  • con carattere una tantum.

Si tratta quindi di una misura esaurita nel tempo, riferita a un periodo ormai concluso.

Soggetti interessati e criterio reddituale

La riduzione è applicata agli assegni vitalizi dei soggetti che ունենo un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00. L’applicazione avviene con criteri di progressività secondo quanto stabilito dalla tabella A allegata alla legge.

Estensione dell’ambito di applicazione

La disciplina non riguarda solo i vitalizi già in pagamento alla data di entrata in vigore della legge. La riduzione si applica anche:

  • ai soggetti che, alla data di entrata in vigore, non avevano ancora conseguito l’età richiesta per l’erogazione dell’assegno vitalizio, ma lo percepiranno in seguito;
  • ai soggetti che, pur avendo già i requisiti, non avevano ancora iniziato a percepire l’assegno;
  • ai titolari dell’assegno di reversibilità.

In questi casi la riduzione opera a decorrere dall’effettiva percezione dell’assegno.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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