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Legge

L.R. Veneto 42/2014

Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012.

Normativa regionaleL.R. Veneto 42/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto istituisce per i consiglieri eletti dalla decima legislatura un trattamento previdenziale a sistema contributivo, con regole su contribuzione, maturazione del diritto, reversibilità, sospensioni e trasparenza. Disciplina anche il regime pro rata per i rieletti e si applica pure ai componenti della Giunta. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (23 dicembre 2014).

Sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali del Veneto

Sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali del Veneto

La legge regionale disciplina, per il territorio del Veneto, un sistema previdenziale di tipo contributivo destinato ai consiglieri regionali eletti dalla decima legislatura in poi, con l’obiettivo dichiarato di ridurre i costi istituzionali e contenere la spesa pubblica. La disciplina incide anche sui componenti della Giunta regionale, inclusi quelli non consiglieri.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il trattamento previdenziale contributivo si applica:

  • ai consiglieri regionali eletti nella decima legislatura regionale e nelle successive;
  • ai consiglieri cessati dal mandato che maturano i requisiti previsti;
  • ai componenti della Giunta regionale, anche se non rivestono la carica di consigliere regionale.

Per i consiglieri eletti in legislature precedenti alla decima e successivamente rieletti, opera un sistema misto pro rata.

Meccanismo contributivo e calcolo della pensione

Il sistema prevede la contribuzione obbligatoria d’ufficio, mediante trattenute mensili sull’indennità di carica, con esclusione di altre indennità di funzione o accessorie. Non è ammessa la restituzione dei contributi versati dalla decima legislatura in poi.

La quota a carico del consigliere e quella a carico del Consiglio regionale sono fissate nella tabella A allegata e sono aggiornate dall’Ufficio di presidenza, tenendo conto delle quote applicate ai deputati.

La pensione è determinata con il metodo contributivo, moltiplicando il montante individuale per il coefficiente di trasformazione della tabella B, riferito all’età del consigliere al momento del pensionamento. Anche questi coefficienti sono aggiornati dall’Ufficio di presidenza in coerenza con quelli della Camera dei deputati.

Le frazioni di anno sono valutate proporzionalmente ai mesi; il montante si forma applicando l’aliquota contributiva alla base imponibile e si rivaluta annualmente al 31 dicembre con capitalizzazione composta, secondo il tasso stabilito dall’Ufficio di presidenza.

Diritto alla pensione e decorrenza

Il diritto alla pensione matura al compimento di 65 anni di età e con almeno 5 anni effettivi di mandato nel Consiglio regionale del Veneto.

Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l’età richiesta si riduce di un anno, fino al limite minimo di 60 anni. Restano comunque salve le ipotesi già previste dalla normativa regionale richiamata per casi particolari di inabilità.

Ai fini del raggiungimento del requisito minimo:

  • una frazione di anno vale come anno intero solo se pari ad almeno 6 mesi e 1 giorno;
  • una durata pari o inferiore a 6 mesi non produce effetti;
  • per il periodo computato come mandato deve essere versato il contributo obbligatorio.

Gli effetti economici decorrono, in via generale, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età richiesta. Se al momento della cessazione del mandato i requisiti sono già posseduti, la decorrenza è dal mese successivo; in caso di fine legislatura, la pensione decorre dal giorno successivo alla cessazione della legislatura per chi abbia già maturato il diritto.

Regime pro rata per i rieletti

Per i consiglieri eletti prima della decima legislatura e successivamente rieletti, l’importo del trattamento previdenziale è dato dalla somma:

  • della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla fine della nona legislatura secondo la normativa allora vigente;
  • della quota calcolata con il sistema contributivo per gli ulteriori anni di mandato svolti.

Reversibilità, sospensione ed esclusione

Alla pensione contributiva si applica la disciplina della reversibilità prevista per gli assegni vitalizi dalla normativa regionale richiamata.

Si applicano inoltre:

  • le cause di esclusione dell’erogazione previste dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47;
  • le cause di sospensione previste dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

Rivalutazione degli importi

Dal 2016, la pensione e gli altri trattamenti collegati richiamati dalla legge sono rivalutati annualmente dal 1° gennaio sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. La rivalutazione dell’anno immediatamente successivo alla prima decorrenza avviene in dodicesimi, in base ai mesi di effettiva percezione. Entro febbraio di ogni anno l’Ufficio di presidenza accerta il tasso di rivalutazione sulla base dell’indice ISTAT dell’anno precedente.

Trasparenza e accertamenti sanitari

I nominativi dei beneficiari della pensione, dell’assegno vitalizio e della reversibilità, nonché gli importi erogati, devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità fissate dall’Ufficio di presidenza.

L’accertamento e la certificazione dello stato di inabilità permanente, ai fini della legge e della normativa regionale richiamata, sono effettuati dall’azienda ULSS territorialmente competente tramite i propri organi medici.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga o mantiene abrogati alcuni specifici commi e disposizioni delle leggi regionali del 2010, 2012 e 2013 richiamate nel testo, e sopprime un riferimento contenuto nella legge regionale n. 14 del 2010. La disciplina risultante sostituisce il precedente assetto del trattamento previdenziale regionale per i consiglieri eletti dalla decima legislatura in avanti.

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

Gli oneri sono coperti:

  • dal 2016, per gli effetti della rivalutazione, mediante le maggiori entrate derivanti dalla quota contributiva a carico dei consiglieri;
  • per il trattamento previdenziale contributivo, mediante gli stanziamenti del bilancio regionale destinati al funzionamento del Consiglio regionale per le legislature successive.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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