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Legge

L.R. Veneto 44/2014

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale.

Normativa regionaleL.R. Veneto 44/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Veneto all’esercizio provvisorio del bilancio 2015 dal 1° gennaio 2015 fino all’entrata in vigore della legge di bilancio e comunque non oltre il 30 aprile 2015, con varie esclusioni di spesa. Inoltre adegua l’ordinamento contabile regionale al d.lgs. 118/2011, introducendo o modificando fondi e regole di gestione contabile.

Esercizio provvisorio del bilancio 2015 e adeguamento della contabilità regionale al d.lgs. 118/2011

Esercizio provvisorio del bilancio 2015

La legge autorizza la Giunta regionale del Veneto a gestire provvisoriamente il bilancio di previsione 2015 dal 1° gennaio 2015 fino all’entrata in vigore della relativa legge di bilancio e comunque non oltre il 30 aprile 2015. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio e il bilancio della Regione Veneto.

Limiti alla gestione in esercizio provvisorio

L’autorizzazione alla gestione della spesa è limitata e non copre:

  • le spese dei fondi speciali per spese correnti e per spese d’investimento;
  • le spese finanziate con ricorso all’indebitamento;
  • le spese indicate nell’allegato relativo alle spese autorizzate con legge di bilancio ai sensi del d.lgs. 118/2011;
  • le spese di rifinanziamento e rimodulazione elencate nelle tabelle della legge di stabilità regionale 2015.

Restano però salve alcune spese destinate al finanziamento di specifiche leggi regionali in materia forestale, formazione professionale e lavoro, nonché le spese di funzionamento di diversi enti e società regionali, tra cui AVEPA, Veneto Agricoltura, Veneto Lavoro, Veneto Strade, ARPAV, gli enti parco, IRVV, ESU-ARDSU, Sistemi Territoriali, Veneto Acque, Veneto Nanotech, Veneto Innovazione, Rocca di Monselice e Veneto Promozione.

Settore sanitario e pagamenti in conto residui

È autorizzata la gestione dell’esercizio provvisorio per erogare l’anticipazione mensile alle Aziende ULSS, all’Azienda Ospedaliera di Padova, all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e all’Istituto Oncologico del Veneto, fino alla misura massima dell’anticipazione mensile definita dallo Stato per il finanziamento del servizio sanitario regionale.

Per le spese escluse dall’autorizzazione alla gestione dell’esercizio provvisorio è comunque consentito il pagamento in conto residui. È inoltre ammessa la gestione delle spese necessarie per far fronte a situazioni eccezionali o per evitare pregiudizi patrimoniali alla Regione o danni alla collettività.

Adeguamento dell’ordinamento contabile regionale al d.lgs. 118/2011

Nelle more del riordino della normativa regionale, la legge regionale Veneto 29 novembre 2001, n. 39 continua ad applicarsi in quanto compatibile con il d.lgs. 118/2011 e con il principio contabile applicato sulla programmazione di bilancio.

La legge aggiorna varie disposizioni della contabilità regionale, in particolare:

  • per le leggi che prevedono spese continuative, viene richiesto di quantificare l’onere annuale per ciascun esercizio del bilancio e di indicare l’onere a regime; per le spese non obbligatorie la quantificazione può essere rinviata alla legge di bilancio;
  • per le spese pluriennali, deve essere indicato l’ammontare complessivo e la quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi; la legge di stabilità può rimodulare annualmente le quote entro il limite dell’autorizzazione complessiva;
  • il responsabile finanziario regionale provvede alla ripartizione dei capitoli in articoli e alle eventuali ripartizioni compensative tra articoli dello stesso capitolo.

Nuovi fondi contabili e regole di utilizzo

Vengono introdotti nuovi fondi nel bilancio di previsione:

  • Fondo Rischi spese legali, distinto tra parte corrente e parte conto capitale, per coprire il rischio di maggiori spese da contenzioso;
  • Fondo crediti di dubbia esigibilità, anch’esso distinto tra parte corrente e parte conto capitale;
  • Fondo rischi per escussione garanzie;
  • Fondo residui radiati, per coprire spese relative a residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento.

Per questi fondi sono previste regole restrittive: in generale non sono utilizzabili per assumere impegni o effettuare pagamenti, salvo il prelievo e la reiscrizione delle somme secondo le procedure indicate. È disciplinata anche la gestione dei prelievi dai fondi rischi legali, dei trasferimenti dal fondo residui radiati e delle variazioni di bilancio relative al fondo pluriennale vincolato, affidate al responsabile finanziario regionale nei casi previsti.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Si tratta di una disciplina legata in larga parte all’esercizio finanziario 2015 e alle necessità di adeguamento contabile, quindi oggi ha rilievo soprattutto storico e sistematico.

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