L.R. Veneto 45/2014
Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Veneto n. 11/2013: qualifica le locazioni turistiche, impone comunicazioni al Comune e sanzioni, integra i dati turistici, disciplina transitoriamente il fondo di rotazione fino al 31 dicembre 2014 e differisce di 9 mesi l’abrogazione della funzione provinciale degli uffici IAT. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina turistica veneta, con regole sulle locazioni turistiche e disposizioni transitorie su fondo di rotazione e uffici IAT
Modifiche alla disciplina turistica del Veneto
La legge regionale del Veneto n. 45 del 2014 interviene sulla l.r. 11/2013 in materia di sviluppo e sostenibilità del turismo, introducendo regole specifiche per le locazioni turistiche, aggiornando gli adempimenti informativi e dettando alcune disposizioni transitorie su fondo di rotazione e funzioni provinciali di informazione turistica.
Locazioni turistiche: qualificazione e ambito applicativo
Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi della legge n. 431/1998 e senza prestazione di servizi, sono ricondotti, ai limitati fini della legge regionale, tra le strutture ricettive non aperte al pubblico. Per tali alloggi si applicano solo le disposizioni del nuovo articolo 27-bis.
Obblighi di comunicazione al Comune
Chi intende locare l’alloggio a fini turistici deve comunicare al Comune in cui l’alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale:
- il periodo di locazione;
- il numero di camere e di posti letto;
- gli arrivi e le presenze turistiche, distinti per provenienza.
Vigilanza, accertamento e sanzioni
Il Comune è competente per la vigilanza, anche tramite accesso di propri incaricati alle strutture, per l’accertamento delle violazioni e per l’applicazione e l’incasso delle sanzioni amministrative pecuniarie. Prima dell’irrogazione delle sanzioni opera la diffida amministrativa prevista dalla normativa regionale sulle sanzioni amministrative.
Le sanzioni sono previste, per ciascun alloggio, nei seguenti casi:
- omessa o incompleta comunicazione del periodo di locazione, camere e posti letto: da 500 a 3.000 euro;
- omessa o incompleta comunicazione di arrivi e presenze per provenienza: da 250 a 1.000 euro per ciascun mese di omissione o incompletezza;
- ingiustificato rifiuto di accesso all’alloggio agli incaricati comunali: 250 euro per ogni rifiuto.
Aggiornamento degli adempimenti informativi
Viene integrata la disciplina dei dati turistici, includendo anche i dati delle locazioni turistiche di cui al nuovo articolo 27-bis tra quelli oggetto di comunicazione/trasmissione al sistema informativo regionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 11/2013.
Disposizioni transitorie sul fondo di rotazione in materia di turismo
In via transitoria, nelle more dell’attuazione dell’articolo 45 della l.r. 11/2013 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, è ripristinata la vigenza degli articoli 101 e 103 della previgente l.r. 33/2002, limitatamente al fondo di rotazione e in quanto compatibili con la normativa vigente. Il regime riguarda i procedimenti amministrativi e di spesa definiti dopo il 3 luglio 2013 o ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge, purché definiti entro il 31 dicembre 2014 e nei limiti di capienza del fondo.
Dal 1° gennaio 2015, il fondo di rotazione resta operativo solo per la gestione delle posizioni già definite in base al comma transitorio, da parte del soggetto individuato ai sensi della l.r. 11/2013.
Differimento della soppressione della funzione provinciale IAT
Il termine di abrogazione della funzione provinciale di gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica è differito di nove mesi, per consentire la piena attuazione del nuovo sistema regionale. Province e Città metropolitana di Venezia continuano a esercitare tale funzione secondo la disciplina dell’articolo 15 della l.r. 11/2013.
Sono fatti salvi tutti gli atti attuativi già adottati, compresi gli accordi tra Regione e Comuni e i procedimenti relativi alle manifestazioni di interesse dei Comuni alla gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica.
Neutralità finanziaria ed entrata in vigore
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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