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Legge

L.R. Veneto 3/2015

Disciplina del servizio di affido a favore di anziani o di altre persone, a rischio o in condizione di disagio sociale.

Normativa regionaleL.R. Veneto 3/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge veneta disciplina il servizio di affido a favore di anziani o altre persone a rischio o in condizione di disagio sociale, come forma di assistenza integrata in contesto familiare e relazionale. Definisce tipologie, finalità e modalità attuative demandate alla Giunta entro 90 giorni dall’entrata in vigore, con inserimento nella programmazione socio-sanitaria regionale.

Disciplina del servizio di affido per anziani e persone in disagio sociale

Disciplina del servizio di affido per anziani e persone in disagio sociale

La legge della Regione Veneto promuove il mantenimento dell’anziano o di altre persone a rischio o in condizione di disagio sociale in un contesto familiare e relazionale, valorizzando la solidarietà intergenerazionale e coordinandosi con gli altri istituti di protezione già previsti dall’ordinamento. La disciplina mira a rendere stabile un servizio sociale di supporto alla vita quotidiana, anche in forma temporanea.

Finalità e ambito di applicazione

Il servizio è concepito come misura di assistenza sociale rivolta ad anziani e ad altre persone in situazione di rischio o disagio sociale, con l’obiettivo di favorire la permanenza in un ambiente di vita familiare e di migliorare la qualità dei rapporti sociali e della gestione quotidiana.

  • La legge lascia fermi gli istituti di tutela, curatela, amministrazione di sostegno e affido dei minori.
  • L’intervento è collocato nell’ambito delle competenze regionali e degli enti territoriali in materia di assistenza sociale.

Caratteri del servizio di affido

L’affido è qualificato come servizio sociale che, attraverso l’integrazione familiare e sociale, assicura sostegno nella vita quotidiana, anche per brevi periodi. La finalità è duplice: evitare ricoveri impropri in strutture residenziali e rimuovere le possibili cause di disagio sociale. Il servizio:

  • è rivolto ai beneficiari, cioè anziani o altre persone a rischio o in disagio sociale;
  • nasce su iniziativa dei beneficiari;
  • si fonda sulla reciproca fiducia tra beneficiario e affidatario;
  • non esclude l’attivazione di altri interventi di assistenza sociale.

Tipologie di affido

La legge distingue tre possibili forme di servizio:

  • piccolo affido, per l’aiuto nelle ordinarie incombenze della vita quotidiana;
  • affido di supporto, per la cura della persona che vive da sola ma ha difficoltà di autogestione;
  • affido in convivenza, con accoglienza del beneficiario nella casa dell’affidatario o, reciprocamente, dell’affidatario nella casa del beneficiario. Le forme di affido possono anche avere carattere temporaneo, per sostenere la famiglia di origine.

Attuazione amministrativa e criteri regionali

La Giunta regionale è tenuta, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e previo parere della commissione consiliare competente, a fissare indirizzi, criteri e modalità di attuazione. In particolare devono essere definiti:

  • i requisiti dei beneficiari;
  • i requisiti degli affidatari;
  • le modalità di svolgimento del servizio per le diverse tipologie;
  • le procedure di attivazione e le attività di monitoraggio nella rete territoriale dei servizi sociali, in armonia con la programmazione locale;
  • le forme di eventuale avvalimento di soggetti privati senza fine di lucro operanti nel settore sociale;
  • iniziative di sensibilizzazione sulla cultura dell’affido e dell’integrazione familiare e sociale;
  • percorsi di aggiornamento e formazione per i soggetti interessati a proporsi come affidatari. La Giunta deve inoltre predisporre uno schema-tipo di accordo tra beneficiario e affidatario, differenziato secondo la tipologia di affido.

Programmazione socio-sanitaria regionale

Entro lo stesso termine di 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve individuare condizioni, termini e modalità per inserire il servizio di affido nella programmazione regionale socio-sanitaria. La legge prevede anche la promozione immediata, pure in via sperimentale, di progetti di affido di carattere sociale o socio-sanitario.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore nel 2015 e disciplina un servizio tuttora configurato come misura di assistenza sociale regionale. Non contiene un termine finale di efficacia, ma demanda le modalità operative a successivi atti della Giunta entro 90 giorni dall’entrata in vigore.

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