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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/941

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/941 della Commissione, del 2 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale, e che reca modalità di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R0941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE dei controlli ufficiali rafforzati su taluni mangimi e alimenti di origine non animale, sostituendo l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009. Introduce nuove voci, elimina prodotti che non presentano più un rischio tale da giustificare il regime rafforzato, modifica frequenze di controllo e chiarisce il trattamento dei trasbordi aerei e marittimi. Inoltre, rimuove per i gombi provenienti dall’India le condizioni speciali di importazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014, pur mantenendo i controlli ufficiali alle frontiere dell’Unione.

Modifica il sistema di controlli ufficiali rafforzati all’importazione di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale, aggiornando l’elenco dei prodotti soggetti a controllo e adeguando le regole sui gombi provenienti dall’India.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, nei punti di entrata designati nei territori indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004. Rileva per gli operatori importatori, per le autorità competenti degli Stati membri e per i controlli ufficiali alle frontiere; comprende anche i casi di trasbordo marittimo e aereo e i successivi controlli nel luogo di destinazione quando previsto. Esclude, per effetto della soppressione di alcune voci, i prodotti non più inseriti nell’elenco rafforzato e, per i gombi dell’India, elimina le condizioni speciali di importazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014, mantenendo però i controlli rafforzati al confine.

Modifica del regime di controlli rafforzati sulle importazioni di alimenti e mangimi di origine non animale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/941 interviene sul sistema dei controlli ufficiali rafforzati previsto dal regolamento (CE) n. 669/2009, adottato in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004. La finalità è adeguare l’elenco dei prodotti soggetti a controlli ai rischi attuali, sulla base di segnalazioni del sistema di allarme rapido, audit nei paesi terzi e relazioni semestrali degli Stati membri.

Ambito e criteri di applicazione

Il provvedimento riguarda importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, da sottoporre a controlli ufficiali nei punti di entrata designati nei territori di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004. Il regolamento chiarisce inoltre che, nei casi di trasbordo marittimo o aereo, il porto o aeroporto di arrivo successivo è il punto di entrata designato anche quando il trasbordo avviene nello stesso Stato membro. La terminologia relativa alle partite trasbordate viene aggiornata per distinguere il "proseguimento del viaggio" dalle ipotesi di semplice permanenza in attesa dell’esito dei controlli fisici.

Non conformità, DCE e respingimento alla frontiera

Il nuovo articolo 13 del regolamento (CE) n. 669/2009 disciplina la gestione delle non conformità: quando i controlli ufficiali rivelano un’irregolarità, l’autorità competente completa la parte III del documento comune di entrata e applica le misure previste dagli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004. Se la non conformità consiste nel mancato rispetto di un livello massimo di residui fissato dal regolamento (CE) n. 396/2005, il respingimento alla frontiera deve essere notificato immediatamente ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004. Il considerando precisa che tale notifica va effettuata indipendentemente dal fatto che sia stata superata o meno la dose acuta di riferimento, purché non sia rispettato il livello massimo di residui.

Aggiornamento dell’allegato I: nuove voci, soppressioni e riduzioni

L’allegato I è sostituito integralmente per riflettere il mutato profilo di rischio di specifici prodotti. Tra le principali nuove inclusioni figurano le bacche di Goji dalla Cina e le rape preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico dal Libano e dalla Siria. Vengono invece soppresse voci per prodotti nei confronti dei quali il livello di conformità è ritenuto sufficientemente soddisfacente, come Brassica oleracea dalla Cina, fragole dell’Egitto, uve secche dell’Iran, piselli con baccello del Kenya, fagioli asparago della Thailandia e melanzane dell’Uganda.

Modifiche puntuali alle voci dell’elenco

Per alcuni prodotti il regolamento riduce la frequenza dei controlli fisici e di identità, in particolare per ananas del Benin, limoni e melagrane della Turchia. Per i gombi del Vietnam la voce è estesa anche ai prodotti congelati, poiché le forme diverse presentano lo stesso rischio. Quanto al tè dalla Cina, viene eliminato il controllo riferito al trifluralin e introdotto quello relativo al tolfenpyrad. Per le albicocche altrimenti preparate o conservate in barili con imballaggio asettico, si prevede che i controlli fisici e di identità possano essere svolti nel luogo di destinazione indicato nel documento comune di entrata, anche presso i locali dell’operatore, quando ricorrano le condizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 669/2009.

Gombi dall’India e regolamento (UE) n. 885/2014

Un passaggio specifico riguarda i gombi (okra) provenienti dall’India. Il regolamento constata che i controlli rafforzati hanno evidenziato una diminuzione rilevante delle non conformità ai livelli massimi di residui di antiparassitari e conclude che il rischio è notevolmente diminuito. Per questo, le condizioni speciali di importazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 vengono eliminate: la relativa voce è soppressa dall’allegato I di quel regolamento e l’articolo 1, paragrafo 1, viene riscritto per limitarne l’ambito alle sole partite elencate nel suo allegato I. Resta comunque applicabile il livello accresciuto di controlli ufficiali alle frontiere dell’Unione per il prodotto interessato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Trasbordi marittimi e aerei e punto di entrata designato

L’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato per prevedere espressamente che, quando partite provenienti da un paese terzo sono scaricate e poi ricaricate su un’altra nave o su un altro aereo nello stesso porto o aeroporto per il proseguimento del viaggio verso un altro porto o aeroporto dell’Unione, il porto o aeroporto di arrivo successivo è il punto di entrata designato. La regola vale sia per il trasporto marittimo sia per quello aereo e anche quando il trasbordo avviene nello stesso Stato membro.

Non conformità e respingimento alla frontiera

Il nuovo articolo 13 del regolamento (CE) n. 669/2009 disciplina la gestione delle non conformità emerse nei controlli ufficiali: il funzionario responsabile completa la parte III del documento comune di entrata e si applicano gli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004. Se la non conformità riguarda il superamento di un livello massimo di residui fissato dal regolamento (CE) n. 396/2005, l’autorità competente del punto di entrata designato deve notificare immediatamente il respingimento alla frontiera ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009

L’allegato I è sostituito integralmente. Sono inserite nuove voci, tra cui bacche di Goji dalla Cina, rape preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico dal Libano e dalla Siria, e sono modificate o soppresse altre voci in base ai dati di rischio e conformità. Sono inoltre riviste alcune frequenze di controllo fisico e di identità, con riduzioni per prodotti come ananas del Benin, limoni e melagrane della Turchia, e con modifiche alla portata di alcune voci, ad esempio i gombi del Vietnam, estesi ai prodotti congelati.

Soppressione di voci non più giustificate

Sono eliminate dall’elenco le voci relative a prodotti per i quali le informazioni disponibili mostrano un grado generalmente soddisfacente di conformità: Brassica oleracea dalla Cina, fragole dall’Egitto, uve secche dall’Iran, piselli con baccello dal Kenya, fagioli asparago della Thailandia, melanzane e melanzane etiopi dell’Uganda. Il regolamento sopprime anche alcune voci di prodotti per i quali il rischio non giustifica più un controllo rafforzato.

Modifica di frequenze e parametri di controllo

Per alcuni prodotti la frequenza dei controlli fisici e di identità è diminuita, quando le fonti di informazione mostrano un miglioramento della conformità. Inoltre, per il tè dalla Cina viene soppresso il riferimento al trifluralin e introdotto il controllo per la presenza di tolfenpyrad. Per le albicocche altrimenti preparate o conservate in imballaggio asettico in barili, i controlli fisici e di identità possono essere eseguiti dal luogo di destinazione indicato nel documento comune di entrata, anche presso i locali dell’operatore, se ricorrono le condizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 669/2009.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 sui gombi indiani

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 è riscritto per limitarne l’ambito alle partite di alimenti di origine non animale elencati nell’allegato I. Nell’allegato I di tale regolamento è soppressa la voce relativa ai gombi (okra) provenienti dall’India, con conseguente venir meno delle condizioni speciali di importazione e della certificazione/campionamento pre-esportazione previste da quel regime. Rimane, tuttavia, il livello accresciuto di controlli ufficiali alle frontiere dell’Unione per il prodotto interessato, secondo il regime del regolamento (CE) n. 669/2009.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazionisalute pubblicaresidui di antiparassitari

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