Regolamento (UE) 2026/1122
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1122 della Commissione, del 26 maggio 2026, relativo all’autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis NCIMB 11181 come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso e allevato per la produzione di uova o per la riproduzione e uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione: Chr. Hansen A/S)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a determinate condizioni, il preparato di Enterococcus lactis NCIMB 11181 come additivo per mangimi destinato a specifiche specie avicole e agli uccelli ornamentali. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 e recepisce le valutazioni scientifiche dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia del prodotto, nonché la compatibilità con alcuni coccidiostatici. Sono inoltre previste prescrizioni tecniche, obblighi informativi e misure di tutela per gli utilizzatori, in particolare per la protezione degli occhi, delle vie respiratorie e della pelle.
Autorizzazione del preparato di Enterococcus lactis NCIMB 11181 come additivo per mangimi per pollame da ingrasso e allevato per la produzione di uova o per la riproduzione e per uccelli ornamentali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai destinatari finali che impiegano il preparato di Enterococcus lactis NCIMB 11181 nell’alimentazione animale. L’autorizzazione riguarda il pollame da ingrasso e il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, nonché gli uccelli ornamentali, con utilizzo nei mangimi e, per la formulazione idrosolubile, anche nell’acqua di abbeveraggio. Il prodotto è classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale". Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il periodo di autorizzazione termina il 16 giugno 2036. Sono previste condizioni specifiche di impiego e misure di protezione per gli utilizzatori.
Autorizzazione di Enterococcus lactis NCIMB 11181 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1122 della Commissione autorizza il preparato di Enterococcus lactis NCIMB 11181 come additivo zootecnico per specifiche categorie di pollame e per gli uccelli ornamentali. L’adozione si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, sulla base delle valutazioni scientifiche favorevoli dell’EFSA in ordine a sicurezza ed efficacia.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne definisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, riguardava il preparato di Enterococcus lactis NCIMB 11181, già in precedenza identificato come Enterococcus faecium NCIMB 11181, con richiesta di impiego sia nei mangimi sia nell’acqua di abbeveraggio e con classificazione nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale.
Valutazione scientifica e conclusioni dell’EFSA
Nel parere del 30 gennaio 2024 l’EFSA ha ritenuto il preparato sicuro per i polli da ingrasso, le pollastre allevate per la produzione di uova, le altre specie avicole da ingrasso o allevate per la produzione di uova e gli uccelli ornamentali, nonché per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre indicato che la formulazione solida idrosolubile non è irritante per la pelle o per gli occhi, ma che entrambe le formulazioni devono considerarsi sensibilizzanti delle vie respiratorie per la natura proteica dell’agente attivo. Non sono state invece formulate conclusioni definitive sulla possibile irritazione cutanea e oculare della formulazione solida né sulla sensibilizzazione cutanea.
In un successivo parere del 16 settembre 2025, l’EFSA ha concluso che, alle dosi di 3 × 10^10 CFU/kg di mangime completo e 1,5 × 10^10 CFU/l di acqua di abbeveraggio, l’additivo può essere efficace come additivo zootecnico destinato ai polli da ingrasso. Tale conclusione è stata estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova e, per estrapolazione, a tutto il pollame da ingrasso, a tutto il pollame allevato per la produzione di uova e agli uccelli ornamentali. L’EFSA non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Verifica del laboratorio di riferimento
La Commissione rileva che il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha considerato applicabili all’attuale domanda le conclusioni e raccomandazioni di una precedente valutazione relativa allo stesso additivo e già verificate dall’EFSA nel parere del 1° febbraio 2012. Per questo motivo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è stata richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
Condizioni di autorizzazione e modalità d’uso
L’allegato contiene le condizioni tecniche dell’autorizzazione. L’additivo, identificato con il numero 4b1708 e commercializzato dal titolare Chr. Hansen A/S, deve contenere almeno:
- forma solida: 5 × 10^10 CFU/g di additivo;
- forma solida idrosolubile: 2 × 10^11 CFU/g di additivo.
Per l’impiego sono fissati i seguenti livelli minimi:
- 3 × 10^10 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%;
- 1,5 × 10^10 CFU/l di acqua di abbeveraggio.
È consentito l’uso nell’acqua di abbeveraggio e, in tale contesto, deve essere utilizzata la formulazione idrosolubile. È inoltre autorizzato l’uso contemporaneo con i coccidiostatici monensin sodico e decochinato, nei limiti delle rispettive autorizzazioni.
Obblighi informativi e tutela degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati in altro modo, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale per occhi, vie respiratorie e pelle. La protezione degli occhi è richiesta solo per la formulazione solida.
Entrata in vigore, efficacia e durata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 16 giugno 2036.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.
Ambito soggettivo e specie destinatarie
L’autorizzazione riguarda il pollame da ingrasso e il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, nonché gli uccelli ornamentali. L’allegato precisa il numero di identificazione dell’additivo 4b1708 e il titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S.
Dosaggi e forme di impiego
L’allegato stabilisce un tenore minimo di 3 × 10^10 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12% e di 1,5 × 10^10 CFU/l di acqua di abbeveraggio. Il prodotto è descritto in due formulazioni: forma solida con almeno 5 × 10^10 CFU/g di additivo e forma solida idrosolubile con almeno 2 × 10^11 CFU/g di additivo.
Uso nell’acqua di abbeveraggio e con coccidiostatici
È espressamente consentito l’uso nell’acqua di abbeveraggio e la formulazione idrosolubile deve essere utilizzata in tale matrice. L’additivo può essere impiegato contemporaneamente ai coccidiostatici monensin sodico e decochinato, nel rispetto delle rispettive condizioni di autorizzazione.
Prescrizioni per etichettatura e istruzioni d’uso
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per occhi, vie respiratorie e pelle; la protezione oculare è richiesta solo per la formulazione solida.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione riportato nell’allegato termina il 16 giugno 2036.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 26 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1114
- Regolamento · 26 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1115
- Regolamento · 26 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1116
- Regolamento · 26 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1117
- Regolamento · 26 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1118
- Regolamento · 26 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1120
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →