Sentenza n. 295/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, del decreto del Questore di Siena -OMISSIS-, dell’ -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, nonché di ogni atto conseguente, precedente, presupposto e/o preliminare ancorché ignoto, con cui ha rigettato l’istanza presentata da -OMISSIS-OMISSIS- per la rivalutazione del provvedimento ablatorio del Questore di Siena pro tempore - datato -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di rivalutazione del provvedimento di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto del Questore di Siena che aveva rigettato l'istanza di rivalutazione del precedente provvedimento ablatorio relativo alla licenza di porto d'armi. L'istanza era stata motivata dall'archiviazione di un procedimento penale per riciclaggio in concorso. Il diniego si fondava, invece, sul parere sfavorevole del Commissariato di pubblica sicurezza, che aveva segnalato sette controlli, effettuati nell'arco di sette anni, durante i quali il ricorrente era stato trovato in compagnia di persone pregiudicate. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto e contraddittorietà della motivazione, carenza istruttoria, insussistenza dei presupposti e sviamento. In particolare, il ricorrente ha lamentato la genericità degli episodi richiamati e l'assenza di un'adeguata valutazione prognostica sulla sua affidabilità nell'uso delle armi. Il Ministero dell'Interno ha eccepito il difetto originario di interesse, poiché permaneva un divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, ostativo al rilascio del porto d'armi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. È stato accertato che il ricorrente era destinatario di un ancora efficace divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni. Tale divieto costituisce un ostacolo preclusivo al rilascio del porto d'armi: il Questore non può rilasciare la relativa licenza finché permane il divieto di detenzione, sicché l'eventuale annullamento del diniego impugnato non avrebbe procurato al ricorrente alcun vantaggio concreto e attuale. Il giudice ha inoltre rilevato, ad abundantiam, che il ricorso sarebbe stato comunque infondato nel merito. Gli accertamenti sulle frequentazioni con persone pregiudicate non erano contestati nella loro esistenza, ma soltanto ridimensionati dal ricorrente; essi risultavano distribuiti in sette controlli svolti nell'arco di sette anni. A tali elementi si aggiungevano gli elementi indiziari richiamati dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione del procedimento per riciclaggio. Tali circostanze erano idonee a fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità nell'uso delle armi, non essendo necessario che vi fosse una condanna penale o l'applicazione di misure di pubblica sicurezza. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Il divieto prefettizio di detenzione di armi costituisce un elemento ostativo al successivo rilascio della licenza di porto d'armi.
art. 42 T.U.L.P.S.
La licenza di porto d'armi abilita a portare e trasportare l'arma fuori dall'abitazione e presuppone condizioni più ampie e rigorose rispetto alla mera detenzione.
art. 43 T.U.L.P.S.
Il rilascio del titolo di polizia in materia di armi richiede un giudizio prognostico favorevole sull'affidabilità del richiedente.
art. 11 T.U.L.P.S.
La disposizione è richiamata tra i parametri di legittimità del provvedimento, nel quadro della valutazione sull'affidabilità per il rilascio o mantenimento del titolo di polizia.
art. 3 l. n. 241/1990
È richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione del diniego.
art. 39 T.U.L.P.S.
La permanenza del divieto di detenzione rende privo di utilità concreta l'eventuale annullamento del diniego del porto d'armi, determinando il difetto di interesse a ricorrere.
Massime di principio
- La permanenza di un divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni impedisce il rilascio della licenza di porto d'armi; di conseguenza, il titolare o richiedente non ha un interesse concreto e attuale a impugnare il diniego del porto d'armi finché il divieto prefettizio rimane efficace.
- Il porto d'armi è un titolo autorizzatorio più ampio della mera detenzione di armi: il divieto di detenzione costituisce quindi un presupposto ostativo e priva di utilità l'eventuale annullamento del diniego del porto d'armi.
- Il giudizio prognostico sull'affidabilità nell'uso delle armi può fondarsi su frequentazioni reiterate con persone pregiudicate e su elementi indiziari, anche quando non siano intervenute condanne penali o misure di pubblica sicurezza.
- Ai fini del diniego o della rivalutazione di un titolo di polizia in materia di armi, l'amministrazione può fondare il giudizio di inaffidabilità su elementi che, pur non integrando una responsabilità penale accertata, risultino idonei a evidenziare un rischio di uso non corretto delle armi.
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