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Sentenza

Sentenza n. 257/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 33/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 33/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 33/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro. La sentenza risultava passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 19 febbraio 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. Dal testo risulta inoltre che l'ottemperanza è stata azionata solo parzialmente, limitatamente a un docente, essendo stato promosso un distinto giudizio per l'altro docente, definito con sentenza n. 758 del 26 giugno 2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o un funzionario delegato, con termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il ricorso è stato formalmente accolto in parte, in ragione dell'ottemperanza parziale riferita a un solo docente e della duplicazione dei giudizi. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 300, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inadempimento, una misura sostitutiva mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione dopo la notificazione e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ulteriore inadempimento dell'amministrazione può giustificare la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e secondo il termine e i poteri stabiliti dal giudice.
  • La proposizione dell'ottemperanza limitatamente a una sola posizione soggettiva, quando per un'altra posizione collegata sia stato instaurato un distinto giudizio, può condurre a un accoglimento solo parziale e a una liquidazione delle spese calibrata sulla duplicazione dei giudizi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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