Sentenza n. 4458/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - della decisione notificata via pec in data 14.10.2022 con comunicazione del Dirigente del Servizio IV, dott. ssa -OMISSIS-, n. 0037319-P – 34.58.01/60.4/2021, con la quale il Direttore della Divisione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio IV° - Circolazione, del Ministero della Cultura, ha respinto il ricorso amministrativo, proposto da Numismatica Scaligera s.n.c. ex art. 69 del d. lgs. n. 42/2004, avverso il diniego di attestato di libera circolazione in ordine a n. 121 (119 n.d.r.) beni numismatici, imposto dall'Ufficio Esportazione di Verona della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota prot. n. 8140 del 25.3.2021 doc. 1); - della nota prot. n. 8140 del 25.3.2021 dell'Ufficio Esportazione di Verona della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con la quale è stato imposto il diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione in relazione ai n. 121 (119 n.d.r.) beni numismatici in questione ed avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. A) e 13 del codice dei beni culturali (doc. 2); - del preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 25167 in data 9.12.2020 dell'Ufficio Esportazione di Verona della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza (doc. 3); - del verbale n. 41 relativo alla seduta del 12.5.2022 in esito alla quale il Comitato tecnico-scientifico per le Belle arti, sulla scorta del parere espresso dalla dott.ssa Marta -OMISSIS- ritenute valide le controdeduzioni al ricorso prodotte dalla dott.ssa -OMISSIS- riteneva che dovesse essere mantenuto il diniego all'esportazione (doc. 4); - delle controdeduzioni al ricorso gerarchico prodotte dalla dott.ssa -OMISSIS- (doc. 5); - di ogni altro atto, antecedente, susseguente e consequenziale appartenente al medesimo procedimento, anche se non conosciuto e segnatamente del parere espresso dalla dott.ssa Marta -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'attestato di libera circolazione per 119 beni numismatici e decisione ministeriale di rigetto del ricorso amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di tutela)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato sette richieste per il rilascio dell'attestato di libera circolazione relativo a complessive 138 monete. L'Ufficio Esportazione di Verona aveva negato l'attestato per 119 esemplari, ritenendoli di interesse culturale e avviando il procedimento per la relativa dichiarazione ai sensi degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 42/2004. Il successivo ricorso amministrativo era stato respinto dal Ministero della Cultura. In giudizio la ricorrente ha dedotto, anzitutto, eccesso di potere per carenza di istruttoria e dei presupposti, contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà e travisamento dei fatti, sostenendo che il Comitato tecnico-scientifico per le Belle arti non comprendesse un esperto numismatico e che avrebbe dovuto acquisire un parere esterno. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria e motivazione e sviamento, contestando le valutazioni di rarità poste a fondamento del diniego e il contrasto tra il parere inizialmente favorevole della specialista consultata dalla Soprintendenza e il successivo parere sfavorevole, basato anche sull'esame di immagini ad alta risoluzione e sul confronto con le collezioni pubbliche nazionali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla procedura consultiva, ha ritenuto legittima la scelta del Comitato tecnico-scientifico di non nominare un esperto esterno, poiché rientrava nella sua discrezionalità tecnica valutare sufficienti gli elementi istruttori già acquisiti. La natura consultiva del Comitato escludeva inoltre l'esistenza di un autovincolo rispetto all'originario orientamento istruttorio, consentendo di modificare la valutazione dopo l'acquisizione di ulteriori elementi. Il contributo della funzionaria specializzata è stato ritenuto un legittimo apporto tecnico. Nel merito, il TAR ha affermato che le varianti iconografiche ed epigrafiche possono incidere sulla rarità e sul pregio numismatico anche per le monete di età moderna. Il confronto con i principali medaglieri italiani e l'assenza di determinati esemplari nelle collezioni pubbliche possono giustificare il diniego all'esportazione, indipendentemente dalla maggiore o minore frequenza dei beni sul mercato internazionale o nelle aste. Il giudizio sull'interesse culturale costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, incoerenza, incompletezza, travisamento dei fatti o inattendibilità evidente della valutazione; i pareri alternativi prodotti dalla ricorrente non erano sufficienti a dimostrare tali vizi. È stato escluso anche lo sviamento di potere, poiché l'eventuale acquisto coattivo per incrementare le collezioni pubbliche persegue l'interesse pubblico alla completezza e fruibilità del patrimonio numismatico nazionale. Le spese sono state compensate per la complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9 Cost.
“l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela — da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell’art. 9 Cost. — è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione”
La tutela del patrimonio culturale costituisce parametro fondamentale dell'attività amministrativa di valutazione dell'interesse culturale e dell'esportabilità dei beni.
art. 10 d.lgs. 42/2004
È richiamato quale base per l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale delle monete ritenute meritevoli di tutela.
art. 13 d.lgs. 42/2004
È richiamato insieme all'art. 10 quale fondamento del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale.
art. 69 d.lgs. 42/2004
Disciplina il ricorso amministrativo proposto contro il diniego dell'attestato di libera circolazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati in relazione alla tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La scelta dell'amministrazione di tutela di non acquisire un parere tecnico esterno non determina l'illegittimità del provvedimento quando l'organo competente ritenga adeguati e sufficienti gli elementi istruttori già disponibili, trattandosi di una valutazione riconducibile alla discrezionalità tecnica.
- Un organo consultivo non è vincolato a un proprio orientamento istruttorio preliminare e può modificarlo quando acquisisca o valuti diversamente elementi tecnici ritenuti idonei a fondare il parere finale.
- La valutazione dell'interesse culturale e della rarità numismatica è espressione di ampia discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, incoerenza, incompletezza, travisamento dei fatti o inattendibilità evidente, senza sostituire la valutazione amministrativa con una diversa valutazione tecnica parimenti opinabile.
- Nella valutazione della rarità e dell'interesse culturale di beni numismatici, le caratteristiche iconografiche ed epigrafiche, comprese le varianti di conio e di leggenda, possono assumere rilievo determinante; il confronto con le collezioni pubbliche nazionali può giustificare il diniego all'esportazione anche se beni analoghi risultano frequenti sul mercato internazionale o nelle aste.
- La finalità di incrementare e rendere completo il patrimonio numismatico pubblico non costituisce sviamento di potere, ma rientra nell'interesse pubblico alla conservazione e alla fruibilità del patrimonio culturale nazionale.
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