Sentenza del 19/02/2021 n. 257 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento catastale - classamento immobile- procedura DOCFA- obbligo motivazione dell'avviso-valutazioni concordi-indicazioni dati oggettivi e classe tributaria- è sufficiente Classamento immobile- procedura Docfa- obbligo di motivazione dell'avviso- valutazioni diverse- specificare le differenze- è necessario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione dell'avviso di classamento dell'immobile formato con procedura DOCFA per carenza/insufficienza della motivazione dell'atto: il contribuente sostiene che l'ufficio si sia limitato a indicare dati oggettivi e la classe attribuita senza spiegare le ragioni del dissenso rispetto alla proposta DOCFA
La decisione
il giudice ha stabilito che l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita soltanto quando l'ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente; invece, quando l'ufficio effettua una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze (sia intrinseche sia estrinseche) che hanno portato a disattendere la proposta del contribuente. In mancanza di tale motivazione specifica, l'atto è carente e può essere annullato
Massime di principio
- La motivazione semplice (elenco di dati oggettivi e indicazione della classe) è sufficiente solo se l'ufficio conferma i fatti e non nega o modifica la ricostruzione fattuale proposta dal contribuente.
- Se l'ufficio catastale attribuisce una classe diversa rispetto al DOCFA perché valuta diversamente gli elementi di fatto, è obbligato a motivare puntualmente le ragioni del dissenso, indicando le differenze intrinseche (caratteristiche tecniche, destinazione d'uso, superfici, qualità) e le differenze estrinseche (contesto, pertinenze, elementi esterni) che giustificano la diversa classificazione.
- In fase di impugnazione è utile che il contribuente evidenzi nel ricorso quali elementi di fatto sono stati assunti nel DOCFA e richieda espressamente la motivazione sulle singole differenze contestate, per consentire al giudice di verificare la completezza della motivazione dell'ufficio.
- L'onere di motivazione grava sull'amministrazione: l'atto che si limita a conclusioni opposte senza spiegare il percorso logico-fattuale è annullabile per carenza motivazionale.
- Per prevenire contestazioni, l'ufficio dovrà sempre confrontare esplicitamente i dati del DOCFA con le proprie rilevazioni e indicare punto per punto le ragioni della diversa valutazione.
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